Una sentenza del TAR PUGLIA dichiara
illegittima una circolare del MIUR.
Un laureato in "Scienze dell'Informazione"
potrà accedere all'esame di Stato
per l'abilitazione alla professione di INGEGNERE.
E'
recente la notizia secondo la quale il TAR
PUGLIA avrebbe accolto il ricorso,
di un laureato in "Scienze
dell'Informazione", presentato
per potere accedere all'esame di
Stato per l'Abilitazione alla Professione
di INGEGNERE.
Il Miur si era già
espresso negativamente
in proposito emanando, il 28 maggio
2002, la circolare n.2126, "Esami di
Stato di abilitazione all’esercizio delle
professioni. Applicazione D.P.R. 328/2001",
in cui si chiariva espressamente
il divieto, per questi laureati, di prendere
parte alla prova di abilitazione.
Come si legge nel documento, "...le
lauree che nell’ambito del previgente ordinamento
non consentivano l’accesso agli esami di
Stato non costituiscono titolo idoneo per
sostenere i nuovi esami, a meno che non
esistano espresse previsioni in tal senso
nel D.P.R. 328/2001. In particolare i laureati
in scienze dell’informazione e in informatica
non possono accedere all’esame per la professione
di ingegnere..."
La
circolare giungeva a chiarimento dell'art.8
del D.P.R. 328, "Salvaguardia del valore
dei titoli di studio e abilitativi conseguiti
in conformità al precedente ordinamento",
interpretato come esclusivo per tutti coloro
le cui lauree non costituissero titolo per
l'abilitazione professionale.
Come si legge dallo stesso articolo:
"Fatto salvo quanto previsto dalle
norme finali e transitorie contenute nel
titolo II, coloro i quali hanno conseguito
o conseguiranno il diploma di laurea regolato
dall'ordinamento previgente ai decreti emanati
in applicazione dell'articolo 17, comma
95, legge 15 maggio 1997, n. 127, sono ammessi
a partecipare agli esami di Stato sia per
la sezione A che per la sezione B degli
albi relativi alle professioni di cui al
titolo II, ferma restando la necessità
del tirocinio ove previsto dalla normativa
previgente.
Coloro i quali, ai sensi della normativa
vigente in ciascuna professione, hanno titolo
ad iscriversi all'albo professionale indipendentemente
dal requisito dell'esame di Stato, conservano
tale titolo per l'iscrizione alla sezione
A dello stesso albo.
I diplomati nei corsi di diploma universitario
triennale sono ammessi a sostenere gli esami
di Stato secondo la tabella A allegata al
presente regolamento."
Il
D.P.R. 328/01, attualmente,
consentirebbe ai laureati in Informatica
(classe 23/S) e ai laureati
in Scienze e Tecnologie informatiche (classe
26) N.O., di accedere al settore
dell’Informazione dell'Albo degli Ingegneri
rispettivamente nella sezione “A”, e nella
sezione “B”, previo superamento dell'esame
di Stato, ma non offrirebbe la stessa possibilità
ai laureati in Scienze dell'Informazione
e in Informatica appartenenti al V.O. in
virtù della già citata circolare
del MIUR.
A causa di questa “esclusione” i laureati
in questione vedrebbero automaticamente
preclusa la possibilità di partecipare
a concorsi.
Come
si legge dallo stesso DPR:
“Art. 47. - Esami di Stato per l'iscrizione
nella sezione A e relative prove
1.L'iscrizione nella sezione A è
subordinata al superamento di apposito esame
di Stato.
2.Per l'ammissione all'esame di Stato è
richiesto il possesso della laurea specialistica
in una delle seguenti classi:
(…)
a.per il settore dell'informazione:
1.classe 23/S - Informatica;
2.classe 26/S - Ingegneria biomedica;
3.classe 29/S - Ingegneria dell'automazione;
4.classe 30/S - Ingegneria delle telecomunicazioni;
5.classe 32/S - Ingegneria elettronica;
6.classe 34/S - Ingegneria gestionale;
7.classe 35/S - Ingegneria informatica
(…)
Art. 48. - Esami di Stato per l'iscrizione
nella sezione B e relative prove
1.L'iscrizione nella sezione B è
subordinata al superamento di apposito esame
di Stato.
2.Per l'ammissione all'esame di Stato è
richiesto il possesso della laurea in una
delle seguenti classi:
(…)
a.per il settore dell'informazione:
1.classe 9 - Ingegneria dell'informazione;
2.classe 26 - Scienze e tecnologie informatiche.
“
(…)
I “Dottori in Scienze dell’Informazione”
e “Informatica” V.O., lamenterebbero,
una mancata equiparazione tra V.O. e N.O.
a loro discapito. Non di minore importanza
sarebbe il malcontento dei laureati
in Ingegneria, che già avrebbero
visto, con l’ingresso dei laureati in Informatica
N.O., l’attribuzione delle stesse competenze
professionali a laureati che hanno seguito
percorsi di studi diversi dai loro, sia
per anni che per carico di lavoro, e che
confluirebbero nonostante tutto nello stesso
Albo.
Scienze
dell'Informazione era infatti un
cdL della durata di quattro anni
che prevedeva circa 16-18 annualità,
Informatica, istituito
successivamente, un cdL della durata di
cinque anni, Ingegneria
un cdL di 5 anni caratterizzato
da anche 30 discipline.
La
sentenza emanata dal TAR PUGLIA, a seguito
del ricorso, consentirebbe però soltanto
a colui che lo ha vinto di godere di questi
privilegi, facendo salva la precedente pronuncia
del MIUR.
In
virtù della sentenza del TAR PUGLIA
del 19 Gennaio 2004 si legge infatti:
“
- Svolta per i dottori del vecchio ordinamento
Ricorso al TAR della Puglia accolto.
Il Dott. Rocco Ciardo, laureato in Scienze
dell'informazione, ha diritto di
accedere all'esame di Stato per l'accesso
al terzo settore dell'ordine degli
ingegneri.
Lecce - 19 gennaio 2004
TAR
Puglia- ItaliaOggi 24.01.2004 p. 43
Con sentenza 19.01.2004, n. 635/2004, il
TAR Puglia precisa che il laureato
in scienze dell'informazione prima del 2001
può partecipare all'esame di
Stato per l'iscrizione all'Ordine degli
Ingegneri.”
Nel
frattempo è polemica fra Ingegneri
appartenenti al settore dell'Informazione
e non e Dottori in Scienze dell'Informazione
e Informatica: i primi dopo la
beffa del D.P.R. 328 vedrebbero
ulteriormente svalutate le proprie competenze
professionali, i secondi, lamentando la
mancanza di un Albo specifico, riterrebbero
l'appartenenza all'Albo degli Ingegneri
fondamentale per una equiparazione dei titoli
conseguiti durante il V.O. con quelli istituiti
con l’introduzione del N.O.
In
realtà ciò che susciterebbe
perplessità è l'inserimento
dei laureati in “Informatica” 23/S (N.O.)
nella sezione "A" dell'Albo, riservata
ai laureati quinquennali in Ingegneria
a cui andrebbero ora ad aggiungersi i “Dottori
in Scienze dell'Informazione” e i “Dottori
in Informatica” (V.O.).
I dubbi scaturirebbero da un ingresso nell’Albo
da parte di non laureati in Ingegneria,
dall'esiguo numero di esami confrontato
con quello sicuramente più impegnativo
che comporta un cdL in Ingegneria.
Come ha affermato il Presidente Mariani
di Perugia, in occasione dell’Assemblea
dei Presidenti, tenutasi a Roma l’8 novembre
2003:
“..in virtù del DPR 328/01, i
laureati in Informatica 23/s (N.O.), possono
presentarsi all’Esame di Stato per iscriversi
all’Ordine degli Ingegneri, dopo aver sostenuto
18 esami in tutto, ben 10 in meno rispetto
ad Ingegneria.”
Ciò lascerebbe intravedere una serie
di problematiche future connesse con la
coesistenza di diverse professioni nello
stesso ramo.
Nel
parere espresso il 31/10/2003
da parte del Consiglio Nazionale
degli Ingegneri, (in merito al
titolo con il quale iscrivere alla sezione
A dell’Albo i laureati in Informatica, rilevando
la sussistente disparità di numero
di esami universitari sostenuti rispetto
agli Ingegneri), si legge:
Riguardo
in particolare gli informatici, occorre
rilevare che nell’ambito del previgente
ordinamento (V.O. n.d.r.) - a quanto risulta
- il Ministero dell’Università, con
la circolare 28/5/2002 prot. 2126, ha stabilito
che "i laureati in scienze dell’informazione
e in informatica non possono accedere all’esame
di Stato per la professione di ingegnere"
(v.allegati).
E negli stessi termini si è di recente
espresso il Ministero della Giustizia (v.
parere del 27/5/2003, prot. 3/7170/U, in
allegato).
Nel
parere espresso successivamente il 04/11/2003
da parte dello stesso Consiglio
si richiedeva anche “di indicare quale titolo
attribuire in generale e nel timbro,” a
colui che, in possesso di titolo di Laurea
Specialistica in Informatica (classe 23/S),
si fosse iscritto al terzo settore dell’Albo
degli Ingegneri.
Sulla questione il Consiglio si è
espresso così:
Riguardo l’ulteriore questione della
denominazione e del timbro con cui indicare
i nuovi iscritti, si può al momento
– ad evitare ulteriori confusioni e applicazioni
discordanti – rinviare a quanto prevede
in materia l’art. 45 del DPR 328/2001, ai
commi 2,3 e 4.
Così ad esempio, agli iscritti al
settore dell’informazione della sezione
A spetta per legge il titolo di “Ingegnere
dell’Informazione”, e così via (si
veda parere del CNI del 22/11/2002).
Nel
parere invece espresso il 09/12/2003
si legge che l’Ordine provinciale esprime
la sua netta contrarietà alla equiparazione
tra il percorso didattico di tali soggetti
e quello proprio dei laureati in Ingegneria.
(…)
Dal punto di vista politico, è noto
il giudizio del Consiglio Nazionale sull’impianto
generale e su singole parti del DPR 5/62001
n.328, a cagione delle cui irregolarità
ed omissioni è stato costretto a
disporne l’impugnazione giurisdizionale.
Come
distinguere un Dottore in Scienze dell'Informazione
da un Ingegnere Informatico o Elettronico
e perchè scegliere un cdL più
impegnativo quando si possono ottenere le
stesse possibilità lavorative con
un altro che presenta minori difficoltà?
Non
meno spinoso risulterebbe il problema delle
competenze professionali che è tuttora
il nodo della vicenda del DPR 328/01.
Si ringraziano Giuseppe Gratis e Gerardo
Proia per avere reperito e segnalato il
materiale e le notizie oggetto del presente
articolo.
Link
di riferimento:
1)
Il link dell'articolo comparso su Punto
Informatico
http://punto-informatico.it/p.asp?i=46745
2)La
circolare del MIUR n.2126 del 28/05/02
http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0015Atti_M/2326Esami_.htm
3)Consiglio
Nazionale degli Ingegneri
http://www.tuttoingegnere.it
stampa
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