TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 28 dicembre 2006, n.300
Testo  del  decreto-legge  28  dicembre  2006,  n.  300  (in Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 300 del 28 dicembre 2006), coordinato
con la legge di conversione 26 febbraio 2007, n. 17 (in questo stesso
supplemento  ordinario  alla  pag.  5),  recante  «Proroga di termini
previsti  da  disposizioni  legislative.  Disposizioni di delegazione
legislativa e disposizioni diverse».
Avvertenza:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della  giustizia  ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana, approvato con DPR 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
   Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni (( .. ))
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400:
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
 (Proroga di termini in materia di personale, professioni e lavoro).
   (( 1. Gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004,
n.  97,  convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.
143,   gia'  prorogati  al  31  dicembre  2006  dall'articolo  8  del
decreto-legge   30   dicembre   2005,   n.   273,   convertito,   con
modificazioni,   dalla   legge   23   febbraio   2006,  n.  51,  sono
ulteriormente differiti al 31 dicembre 2007. ))
   2.  Per  garantire  la  continuita'  assistenziale  e fronteggiare
l'emergenza   nel  settore  infermieristico  e  tecnico,  il  termine
previsto  dall'articolo  6-quinquies  del  decreto-legge  30 dicembre
2004,  n.  314,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 1o marzo
2005,  n.  26,  e'  prorogato  al  31  maggio  2007,  in attesa della
definizione  di  tali  prestazioni  e nel rispetto delle disposizioni
recate in materia di contenimento delle spese di personale degli enti
del   Servizio  sanitario  nazionale  dai  provvedimenti  di  finanza
pubblica.
   3.   Le   disposizioni  di  cui  all'articolo  28,  comma  1,  del
decreto-legge   30   dicembre   2005,   n.   273,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, sono prorogate al
30  aprile  2007  ((  limitatamente  all'assunzione  di personale del
Ministero degli affari esteri. ))
   4. La graduatoria del concorso pubblico a centottantaquattro posti
di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 6 marzo
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 24
del  27  marzo  1998,  e  la  graduatoria  del  concorso per titolo a
centosettantatre  posti  di  vigile  del  fuoco,  indetto con decreto
direttoriale  in  data  5  novembre  2001,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  -  4a  serie  speciale  - n. 92 del 20 novembre 2001, sono
prorogate fino al 31 dicembre 2007.
   ((  4-bis.  In  deroga a quanto previsto dall'articolo 3-quinquies
del   decreto-legge   3   agosto   2004,   n.  220,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  19  ottobre 2004, n. 257, limitatamente
agli   scrutini   per   la   promozione  a  dirigente  superiore,  le
disposizioni   di  cui  al  comma  3  dell'articolo  57  del  decreto
legislativo  5  ottobre 2000, n. 334, si applicano alle promozioni da
conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2010. ))
   5.  In  attesa del riordino del Consiglio nazionale delle ricerche
(CNR),   i  direttori  degli  istituti  del  predetto  Ente,  di  cui
all'articolo  14  del  decreto  legislativo  4  giugno  2003, n. 127,
restano  in  carica fino al 30 giugno 2007; sono sospese, fino a tale
data,  le  procedure  concorsuali  destinate  al rinnovo dei predetti
incarichi.
   6.  All'articolo  3, comma 1-bis, del decreto-legge 9 maggio 2003,
n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n.
170,  le  parole:  "anno  2006" sono sostituite dalle seguenti: "anno
2009".
   (( 6-bis. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui all'articolo 16,
comma  3,  della  legge  28 novembre 2005, n. 246, e' differito al 31
dicembre  2007  senza  oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e
nel  rispetto  dei  vincoli  previsti  dalla  legislazione vigente in
materia di trattamento economico del personale in mobilita'. ))
   ((  6-ter.  Nel  rispetto  dei vincoli previsti dalla legislazione
vigente  in  materia  di  assunzioni nel pubblico impiego, il termine
previsto  dall'articolo 16, comma 3, della legge 28 novembre 2005, n.
246,  e'  prorogato  al  31  dicembre 2012 per il personale gia' alle
dipendenze  dell'ente  CONI,  alla data del 7 luglio 2002, transitato
alle  dipendenze della CONI Servizi spa, ai sensi del decreto-legge 8
luglio  2002,  n.  138,  convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto  2002,  n.  178,  attualmente distaccato in servizio presso le
Federazioni sportive nazionali, che successivamente al passaggio alle
dipendenze  delle  Federazioni  risultasse  in  esubero  a seguito di
ristrutturazione  aziendale  ovvero fosse interessato da procedure di
mobilita' ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, ferma restando
per  tale  personale  la  possibilita'  di ripristino del rapporto di
lavoro  con  CONI Servizi spa, sulla base di specifiche pattuizioni o
norme contrattuali. ))
   (( 6-quater. Sono prorogati fino al 31 dicembre 2007 i comandi del
personale  appartenente  all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
spa. ))
   ((  6-quinquies. In relazione a quanto disposto dal comma 6-quater
e'  autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2007. Al relativo
onere     si     provvede     mediante    corrispondente    riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa  relativa  al Fondo per gli interventi
strutturali  di  politica  economica di cui all'articolo 10, comma 5,
del   decreto-legge   29  novembre  2004,  n.  282,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004, n. 307. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
   (( 6-sexies. All'articolo 1, comma 619, primo periodo, della legge
27  dicembre  2006, n. 296, le parole da: "In attesa dell'emanazione"
fino  a:  "comma 618" sono sostituite dalle seguenti: "Il regolamento
di  cui  al comma 618 e' emanato entro il 31 dicembre 2007. In attesa
della  sua  emanazione"  e  dopo  le  parole:  "candidati  del citato
concorso,  compresi"  sono  inserite  le seguenti: ", successivamente
alla nomina dei candidati ammessi pleno jure,". ))
   ((  6-septies.  Fino al 31 dicembre 2011, nei limiti delle risorse
finanziarie  disponibili al personale appartenente al Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, collocato in posizione di comando o fuori ruolo
presso   gli   organi   costituzionali,  presso  gli  uffici  di  cui
all'articolo  14,  comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  e  successive  modificazioni,  nonche'  presso gli uffici della
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  continua ad applicarsi la
disposizione di cui all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto
del  Presidente  della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
modificazioni.  Al medesimo personale, e fino alla predetta data, non
si applicano, altresi', il limite di cui all'ultimo periodo del comma
1  dell'articolo 133 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
e la disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo 133. ))

      
                     Riferimenti normativi:
             -  Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
          7  aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  4  giugno  2004,  n.  143  (Disposizioni urgenti per
          assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005,
          nonche' in materia di esami di Stato e di Universita):
             "Art.  5.  (Spese  di  personale  docente  e non docente
          universitario).  - 1. In attesa di una riforma organica del
          sistema  di  programmazione,  valutazione  e  finanziamento
          delle   universita',   per   l'anno  2004,  ai  fini  della
          valutazione  del limite previsto dall'articolo 51, comma 4,
          della  legge  27 dicembre 1997, n. 449, non si tiene conto,
          salvo  che ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma
          53,  quarto  periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
          dei  costi  derivanti  dagli  incrementi  per  il personale
          docente    e   ricercatore   delle   universita'   previsti
          dall'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
          448, e dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali
          di   lavoro  del  personale  tecnico  ed  amministrativo  a
          decorrere dall'anno 2002.
             2.   Per   l'anno   2004,  le  spese  per  il  personale
          universitario,  docente  e non docente che presta attivita'
          in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale
          sono   ricomprese   per   due  terzi  tra  le  spese  fisse
          obbligatorie  previste  dall'articolo  51,  comma  4, della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449.
             3.  Dall'attuazione  dei commi 1 e 2 non devono derivare
          nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.".
             -  Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto-legge
          30  dicembre  2005,  n. 273, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge 23 febbraio 2006, n. 51 (Definizione e proroga
          di termini, nonche' conseguenti disposizioni urgenti):
             "Art.    8.    (Personale    docente   e   non   docente
          universitario).  -  1.  Gli  effetti  dell'articolo  5  del
          decreto-legge   7  aprile  2004,  n.  97,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  giugno  2004, n. 143, gia'
          prorogati   al   31  dicembre  2005  dall'articolo  10  del
          decreto-legge  9  novembre  2004,  n.  266, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 27 dicembre 2004, n. 306, sono
          ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2006.".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo 6-quinquies del
          decreto-legge  30  dicembre  2004,  n.  314, convertito con
          modificazioni  dalla  legge  1°  marzo 2005, n. 26 (Proroga
          termini):
             " Art. 6-quinquies (Prestazioni aggiuntive programmabili
          da  parte  degli  infermieri  e  dei  tecnici  sanitari  di
          radiologia  medica).  -  1.  Per  garantire  la continuita'
          assistenziale   e   fronteggiare  l'emergenza  nel  settore
          infermieristico,  le disposizioni previste dall'articolo 1,
          commi  1,  1-bis,  2,  3,  4,  5  e 6, del decreto-legge 12
          novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  8  gennaio  2002,  n.  1,  si  applicano  fino al 31
          dicembre  2006,  nel  rispetto delle disposizioni recate in
          materia   di   assunzioni   dai  provvedimenti  di  finanza
          pubblica. ".
             -  Si  riporta  il  testo dell'articolo 28, comma 1, del
          citato  decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006 n. 51:
             "Art. 28. (Personale del Ministero degli affari esteri).
          - 1. Per assicurare il rispetto degli obblighi derivanti da
          impegni internazionali, le disposizioni di cui all'articolo
          1,   commi  1  e  10,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  6  settembre  2005,  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale  n.  221 del 22 settembre 2005, sono prorogate al
          31 dicembre 2006.".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo 3-quinquies del
          decreto-legge  3  agosto  2004,  n.  220,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge  19  ottobre  2004,  n.  257
          (Disposizioni  urgenti  in  materia di personale del Centro
          nazionale  per l'informatica nella pubblica amministrazione
          (CNIPA),  di  applicazione  delle  imposte  sui  mutui e di
          agevolazioni  per imprese danneggiate da eventi alluvionali
          nonche'  di  personale  di  pubbliche  amministrazioni,  di
          differimento  di  termini,  di gestione commissariale della
          associazione  italiana  della  Croce  Rossa e di disciplina
          tributaria concernente taluni fondi immobiliari):
             "Art.  3  -quinquies.  (Proroga di termine in materia di
          aggiornamento  professionale).  -  1.  Il  termine  di  cui
          all'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre
          2000, n. 334, e' prorogato al 31 dicembre 2007.".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo 57, del decreto
          legislativo  5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del
          personale  direttivo  e dirigente della Polizia di Stato, a
          norma  dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000,
          n. 78):
             -
             "Art. 57. (Aggiornamento professionale). - 1. Al fine di
          assicurare  periodici  percorsi  formativi per il personale
          appartenente  ai  ruoli dei direttivi e dei dirigenti della
          Polizia di Stato, il dipartimento della pubblica sicurezza,
          oltre  ai  corsi  per  la  formazione  iniziale, per quella
          specialistica e di aggiornamento professionale, organizza i
          seguenti corsi collegati alla progressione in carriera:
             a)  corso di aggiornamento per gli appartenenti ai ruoli
          direttivi;
             b) corso di aggiornamento per i primi dirigenti.
             2.  Con  regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi
          dell'articolo  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  da  emanare  entro  un  anno dalla data di entrata in
          vigore  del  presente  decreto, sono stabiliti la durata, i
          contenuti,  le  modalita' di svolgimento, nonche' i criteri
          per la individuazione dei frequentatori dei corsi di cui al
          comma  1  che  possono  essere anche effettuati, attraverso
          apposite  convenzioni, presso strutture formative pubbliche
          o private.
             3.  La  frequenza con profitto dei corsi di cui al comma
          1,  lettere  a)  e  b),  costituisce  requisito necessario,
          rispettivamente,  per  gli  scrutini per la promozione alla
          qualifica  di  vice  questore  aggiunto del ruolo direttivo
          speciale, l'ammissione al corso di formazione per l'accesso
          alla  qualifica  di  primo  dirigente  e  la  promozione  a
          dirigente superiore.
             4.   Ai  medesimi  fini  e  ferma  restando  la  vigente
          disciplina  relativa  ai  corsi  di  alta formazione tenuti
          dalla Scuola di perfezionamento per le forze di polizia, e'
          equiparata  la  frequenza con profitto di corsi organizzati
          dalla  citata Scuola per il personale direttivo e dirigente
          che espleta funzioni di polizia.
             5.  Le  disposizioni di cui al comma 3 si applicano alle
          promozioni  da  conferire  con  decorrenza successiva al 31
          dicembre 2005.".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  14 del decreto
          legislativo  4  giugno  2003,  n.  127 recante Riordino del
          Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.)":
             "Art.  14  (Istituti).  - 1. Gli istituti sono le unita'
          organizzative  presso  le quali si svolgono le attivita' di
          ricerca  dell'ente, afferenti ai dipartimenti. Le modalita'
          di  costituzione  degli  istituti  e  la  loro afferenza ai
          dipartimenti, la loro dislocazione sul territorio e la loro
          articolazione  organizzativa  sono definiti dal regolamento
          di organizzazione e funzionamento dell'ente.
             2.  Gli istituti realizzano i programmi ed i progetti di
          ricerca  loro  affidati  come  previsto  dall'articolo  12,
          interagendo con il sistema produttivo, con le universita' e
          le altre istituzioni di ricerca e con gli enti locali. Essi
          hanno  autonomia scientifica, nonche' autonomia finanziaria
          e   gestionale  nei  limiti  definiti  dal  regolamento  di
          amministrazione, contabilita' e finanza dell'ente.
             3. Gli istituti:
             a)  propongono  al dipartimento cui afferiscono il piano
          triennale  e i relativi aggiornamenti annuali nelle materie
          di   competenza,  indicando  le  risorse,  comprese  quelle
          acquisibili autonomamente, necessarie per realizzarli;
             b)  gestiscono  i  programmi  e progetti di ricerca loro
          affidati  come  previsto dall'articolo 12, comma 2, lettera
          b),   nei   limiti  delle  risorse  loro  assegnate  ovvero
          acquisite    autonomamente,   intrattenendo   le   relative
          relazioni anche a livello internazionale;
             c)   elaborano   una  relazione  annuale  sui  risultati
          dell'attivita'  svolta  da  trasmettere al dipartimento cui
          afferiscono.
             4.  Gli istituti possono altresi' partecipare a progetti
          di  ricerca coordinati da dipartimenti diversi da quello di
          afferenza.
             5.    Il   direttore   dell'istituto   e'   responsabile
          dell'attivita'   dell'istituto   stesso.  E'  nominato  dal
          consiglio  di amministrazione dell'ente tra persone di alta
          qualificazione  ed  esperienza  scientifica  e  manageriale
          sulla  base di procedure selettive definite dal regolamento
          di   organizzazione  e  funzionamento.  I  direttori  degli
          istituti,  il  cui  incarico  e'  a  tempo pieno, durano in
          carica  cinque  anni  e  possono essere confermati una sola
          volta.".
             -  Si  riporta  il testo del comma 1-bis dell'articolo 3
          del  decreto-legge  9  maggio 2003, n. 105, convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge   11  luglio  2003,  n.  170
          (Disposizioni  urenti  per  le  universita'  e  gli enti di
          ricerca nonche' in materia di abilitazione all'esercizio di
          attivita'  professionali),  come  modificato dalla presente
          legge:
             "Art.   3   (Esami  di  Stato  per  l'abilitazione  alla
          professione  di  farmacista  e per l'accesso alla sezione B
          dell'albo  professionale  degli  psicologi e altre norme in
          materia di abilitazione professionale).- 1 (Omissis)
             1-bis.   I  possessori  dei  titoli  conseguiti  secondo
          l'ordinamento  previgente  alla  riforma  di  cui al D.M. 3
          novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'universita' e della
          ricerca  scientifica  e  tecnologica, e ai relativi decreti
          attuativi,   fino  alle  sessioni  di  esame  di  Stato  di
          abilitazione  professionale  dell'anno  2009,  svolgono  le
          prove  degli  esami  di Stato per le professioni di dottore
          agronomo   e   dottore  forestale,  architetto,  assistente
          sociale,  attuario,  biologo, chimico, geologo, ingegnere e
          psicologo  secondo  l'ordinamento previgente al decreto del
          Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. ".
             -  Si  riporta il testo dell'articolo 16, della legge 28
          novembre   2005,   n.   246  (Semplificazione  e  riassetto
          normativo per l'anno 2005):
             "Art. 16. (Disposizioni per il potenziamento dei servizi
          alle  imprese  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni
          mediante  razionalizzazione delle procedure di mobilita). -
          1.  Al  fine  di rafforzare i servizi alle imprese da parte
          delle  pubbliche  amministrazioni, con particolare riguardo
          ai  servizi  di  informazione  e  di  semplificazione,  nel
          rispetto  del  contenimento  dei costi, all'articolo 30 del
          decreto  legislativo  30  marzo  2001, n. 165, e successive
          modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
             a)  al  comma  1,  le  parole:  "passaggio diretto" sono
          sostituite  dalle  seguenti:  "cessione  del  contratto  di
          lavoro";
             b)  al  comma  2,  e'  aggiunto,  in  fine,  il seguente
          periodo:  "In  ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o
          le  clausole  dei  contratti  collettivi  volti  ad eludere
          l'applicazione  del  principio  del  previo  esperimento di
          mobilita' rispetto al reclutamento di nuovo personale";
             c) dopo il comma 2-quater, e' aggiunto il seguente:
             "2-quinquies.   Salvo   diversa  previsione,  a  seguito
          dell'iscrizione    nel    ruolo   dell'amministrazione   di
          destinazione,  al  dipendente  trasferito  per mobilita' si
          applica   esclusivamente   il   trattamento   giuridico  ed
          economico,   compreso   quello   accessorio,  previsto  nei
          contratti  collettivi  vigenti  nel  comparto  della stessa
          amministrazione".
             2. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di
          concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze,
          sentite le confederazioni rappresentative, sono definite le
          modalita'  attuative degli articoli 34 e 34-bis del decreto
          legislativo   30   marzo   2001,   n.   165,  e  successive
          modificazioni,  relativamente al personale dipendente dalle
          amministrazioni   dello  Stato,  dagli  enti  pubblici  non
          economici  nazionali,  ivi  comprese  le  agenzie,  e dalle
          universita'.
             3.  Per il personale alle dipendenze dell'ente CONI alla
          data  del  7  luglio  2002,  in  fase  di  prima attuazione
          dell'articolo  8  del  decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,
          n.  178,  e,  comunque,  non  oltre il 31 dicembre 2006, si
          applica  l'articolo  30  del  decreto  legislativo 30 marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni.
             4.  Il  comma 48 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
          2004,  n.  311,  si  interpreta  nel  senso che i segretari
          comunali    e    provinciali    appartenenti   alle   fasce
          professionali  A  e B possono essere collocati in posizioni
          professionali  equivalenti  alla ex IX qualifica funzionale
          del  comparto  Ministeri, previa espressa manifestazione di
          volonta'  in  tale  senso,  con  spettanza  del trattamento
          economico corrispondente.".
             -  Il  testo  del  decreto-legge  8 luglio 2002, n. 138,
          convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n.
          178   (Interventi   urgenti   in   materia  tributaria,  di
          privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e
          per    il   sostegno   dell'economia   anche   nelle   aree
          svantaggiate)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 10
          agosto 2002, n. 187, S.O.
             -  Il testo della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in
          materia  di  cassa  integrazione, mobilita', trattamenti di
          disoccupazione,  attuazione  di  direttive  della Comunita'
          europea,  avviamento  al  lavoro  ed  altre disposizioni in
          materia di mercato del lavoro) e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 27 luglio 1991, n. 175, S.O.
             - Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto-legge
          29  novembre  2004,  n.  282,  convertito con modificazioni
          dalla  legge 27 dicembre 2004, n. 307 (Disposizioni urgenti
          in materia fiscale e di finanza pubblica):
             "Art.  10. (Proroga di termini in materia di definizione
          di  illeciti  edilizi).  - 1. Al decreto-legge 30 settembre
          2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre  2003,  n.  326,  e successive modificazioni, sono
          apportate le seguenti ulteriori modifiche:
             a)  nell'allegato 1, le parole: "20 dicembre 2004" e "30
          dicembre  2004", indicate dopo le parole: "seconda rata" e:
          "terza   rata",  sono  sostituite,  rispettivamente,  dalle
          seguenti: "31 maggio 2005" e "30 settembre 2005";
             b)  nell'allegato  1,  ultimo  periodo,  le  parole: "30
          giugno   2005",  inserite  dopo  le  parole:  "deve  essere
          integrata  entro  il",  sono sostituite dalle seguenti: "31
          ottobre 2005";
             c)  al  comma  37 dell'articolo 32 le parole: "30 giugno
          2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2005".
             2.  La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
          dei  termini  stabiliti per il versamento, rispettivamente,
          della  seconda  e della terza rata dell'anticipazione degli
          oneri  concessori  opera a condizione che le regioni, prima
          della  data  di entrata in vigore del presente decreto, non
          abbiano dettato una diversa disciplina.
             3.  Il  comma 2-quater dell'articolo 5 del decreto-legge
          12  luglio  2004,  n.  168,  convertito, con modificazioni,
          dalla   legge   30   luglio  2004,  n.  191,  e  successive
          modificazioni, e' abrogato.
             4.  Alle  minori entrate derivanti dal comma 1, valutate
          per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
          quota  parte  delle  maggiori entrate derivanti dalle altre
          disposizioni contenute nel presente decreto.
             5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi
          di  finanza  pubblica, anche mediante interventi volti alla
          riduzione   della   pressione   fiscale,   nello  stato  di
          previsione  del  Ministero dell'economia e delle finanze e'
          istituito  un apposito "Fondo per interventi strutturali di
          politica  economica",  alla  cui costituzione concorrono le
          maggiori  entrate,  valutate in 2.215,5 milioni di euro per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.".
             -  Si  riporta  il  testo del comma 619, dell'articolo 1
          della  legge  27 dicembre 2006, n. 296 recante Disposizioni
          per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
          Stato  (legge  finanziaria  2007)",  come  modificato dalla
          presente legge:
             "Art. 1. (Omissis)
             619. Il regolamento di cui al comma 618 e' emanato entro
          il  31  dicembre  2007.  In  attesa della sua emanazione si
          procede  alla  nomina  sui  posti  previsti  dal  bando  di
          concorso  ordinario  a  dirigente  scolastico  indetto  con
          decreto   direttoriale   del   Ministero   dell'istruzione,
          dell'universita'   e   della   ricerca  22  novembre  2004,
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale -
          n.  94  del  26  novembre 2004, e, ove non sufficienti, sui
          posti  vacanti  e disponibili relativi agli anni scolastici
          2007/2008  e  2008/2009, dei candidati del citato concorso,
          compresi, successivamente alla nomina dei candidati ammessi
          pleno  jure  su  i  candidati  in  possesso  dei prescritti
          requisiti  ammessi  con  riserva a seguito di provvedimento
          cautelare  in  sede  giurisdizionale  o amministrativa, che
          abbiano  superato le prove di esame propedeutiche alla fase
          della formazione con la produzione da parte degli stessi di
          una relazione finale e il rilascio di un attestato positivo
          da  parte  del  direttore  del  corso,  senza effettuazione
          dell'esame final
             e previsto dal bando medesimo. Si procede, altresi', sui
          posti vacanti e disponibili a livello regionale relativi al
          medesimo  periodo,  alla  nomina  degli altri candidati che
          abbiano  superato  le prove di esame propedeutiche al corso
          di  formazione  del  predetto  concorso  ma  non vi abbiano
          partecipato  perche' non utilmente collocati nelle relative
          graduatorie;  questi  ultimi  devono  partecipare con esito
          positivo  ad  un  apposito  corso  intensivo di formazione,
          indetto  dall'amministrazione  con le medesime modalita' di
          cui  sopra, che si conclude nell'anno scolastico 2006/2007;
          le  nomine  di  cui  al  presente  comma, fermo restando il
          regime  autorizzatorio  in  materia  di  assunzioni  di cui
          all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997,
          n.  449,  sono conferite secondo l'ordine della graduatoria
          di merito.
             (Omissis)".
             -  Si riporta il testo del comma 2, dell'articolo 14 del
          decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche):
             "Art.   14.   (Indirizzo   politico-amministrativo).   -
          (Omissis)
             2.  Per  l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
          Ministro  si  avvale  di  uffici di diretta collaborazione,
          aventi  esclusive  competenze di supporto e di raccordo con
          l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
          adottato  ai  sensi  dell'articolo  17,  comma 4-bis, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati,
          nei  limiti  stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
          pubblici  anche  in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
          comando;   collaboratori  assunti  con  contratti  a  tempo
          determinato  disciplinati  dalle  norme di diritto privato;
          esperti  e  consulenti  per  particolari professionalita' e
          specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
          e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte
          le  assegnazioni  di  personale, ivi compresi gli incarichi
          anche   di   livello  dirigenziale  e  le  consulenze  e  i
          contratti,  anche  a  termine,  conferiti nell'ambito degli
          uffici  di  cui al presente comma, decadono automaticamente
          ove  non  confermati entro trenta giorni dal giuramento del
          nuovo  Ministro.  Per  i  dipendenti pubblici si applica la
          disposizione  di cui all'articolo 17, comma 14, della legge
          15  maggio  1997,  n.  127.  Con  lo  stesso regolamento si
          provvede  al  riordino  delle  segretarie  particolari  dei
          Sottosegretari    di    Stato.    Con    decreto   adottato
          dall'autorita'  di  governo  competente, di concerto con il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  e' determinato, in attuazione dell'articolo 12,
          comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza
          aggravi  di  spesa  e,  per  il  personale disciplinato dai
          contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro,  fino  ad una
          specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
          accessorio,  da  corrispondere  mensilmente, a fronte delle
          responsabilita',  degli  obblighi  di  reperibilita'  e  di
          disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
          agli  uffici  dei  Ministri  e dei Sottosegretari di Stato.
          Tale  trattamento,  consiste  in  un  unico  emolumento, e'
          sostitutivo  dei  compensi per il lavoro straordinario, per
          la   produttivita'  collettiva  e  per  la  qualita'  della
          prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore
          del  regolamento  di cui al presente comma sono abrogate le
          norme  del  regio  decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e
          successive  modificazioni  ed  integrazioni,  ed ogni altra
          norma  riguardante  la  costituzione  e  la  disciplina dei
          gabinetti  dei  Ministri e delle segretarie particolari dei
          Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
             (Omissis)".
             -  Si  riporta il testo dell'articolo 57 del testo unico
          delle  disposizioni  concernenti lo statuto degli impiegati
          civili dello Stato, approvato con il Decreto del Presidente
          della  repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3  e  successive
          modificazioni:
             "Art.  57. (Trattamento del personale comandato e carico
          della  spesa).  -  L'impiegato  in  posizione di comando e'
          ammesso  agli  esami,  ai  concorsi  ed  agli  scrutini  di
          promozione  nonche'  ai  concorsi  per  il  passaggio  alla
          qualifica  intermedia della carriera superiore in base alle
          normali disposizioni.
             La   spesa  per  il  personale  comandato  presso  altra
          amministrazione statale resta a carico dell'amministrazione
          di appartenenza.
             Alla  spesa del personale comandato presso enti pubblici
          provvede direttamente ed a proprio carico l'ente presso cui
          detto   personale   va  a  prestare  servizio.  L'ente  e',
          altresi',  tenuto a versare all'amministrazione statale cui
          il  personale  stesso appartiene l'importo dei contributi e
          delle  ritenute  sul  trattamento  economico previsti dalla
          legge.
             Il periodo di tempo trascorso nella posizione di comando
          e'  computato  agli effetti del trattamento di quiescenza e
          di previdenza.
             Alle promozioni di tutto il personale comandato, nonche'
          agli  aumenti  periodici,  provvede  l'amministrazione  cui
          l'impiegato appartiene organicamente.".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo 133 del decreto
          legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217  (Ordinamento  del
          personale  del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma
          dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252):
             "Art. 133. (Comando e collocamento fuori ruolo). - 1. Il
          personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, incluso
          quello  di  livello  dirigenziale, puo' essere collocato in
          posizione  di  comando  o  fuori  ruolo  presso  gli organi
          costituzionali,  le altre amministrazioni dello Stato o gli
          enti   pubblici,   in   relazione   anche  ad  esigenze  di
          coordinamento  con i compiti istituzionali del Dipartimento
          dei  vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
          civile.  Possono essere collocati in posizione di comando o
          fuori  ruolo  non  piu'  di  cinque  unita' di personale di
          livello dirigenziale contemporaneamente.
             2.  La  posizione  di comando cessa al termine fissato e
          non  puo'  avere durata superiore a dodici mesi rinnovabili
          una sola volta. Tale durata e' raddoppiata per il personale
          di livello dirigenziale.
             3.   Il   trattamento   economico  e  ogni  altro  onere
          finanziario relativi al personale collocato in posizione di
          comando o fuori ruolo sono a carico dell'amministrazione di
          destinazione.
             4.  Per  quanto  non previsto dal presente articolo, ivi
          incluso  il  comando  e  il  collocamento  fuori  ruolo del
          personale   delle   pubbliche   amministrazioni  presso  il
          Dipartimento  dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
          della  difesa  civile  e le strutture periferiche del Corpo
          nazionale  dei  vigili  del  fuoco, si applicano, in quanto
          compatibili,  gli articoli 56, 57, 58 e 59 del testo unico,
          nonche' le relative disposizioni di attuazione.".

      
                               Art. 2.
        (Disposizioni in materia di agricoltura e di pesca).
   ((  1.  All'articolo 96, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile
2006,  n.  152,  le  parole:  "30  giugno 2006" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2007". ))
   2.  All'articolo  3  del  decreto legislativo 10 dicembre 2002, n.
306, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
   ((  "2-bis.  Gli  operatori  iscritti  nella  banca  dati  di  cui
all'articolo 2, comma 1, possono presentare entro il 31 dicembre 2007
le   istanze   di  aggiornamento  relative  alla  propria  attivita',
conseguenti  a  variazioni intervenute prima della data di entrata in
vigore della presente disposizione". ))
   3.  Per  le aziende in crisi di cui al comma 3-bis dell'articolo 5
del   decreto-legge   1o   ottobre  2005,  n.  202,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  novembre 2005, n. 244, e successive
modificazioni,  il  termine  per  il  versamento  della prima e della
seconda  rata e' effettuato entro il 29 dicembre 2006, senza aggravio
di  sanzioni  ed interessi; il temine per il versamento della terza e
quarta  rata  di  cui  all'articolo 2, comma 116, del decreto-legge 3
ottobre  2006,  n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre  2006, n. 286, e' posticipato al 30 giugno 2007; al relativo
onere,  ((  valutato  ))  in 50.000 euro per l'anno 2007, si provvede
mediante  riduzione  dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
5, comma 3-ter del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. I versamenti
tributari   non   eseguiti  per  effetto  della  sospensione  di  cui
all'articolo  5,  comma  3-bis, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n.
202,  convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n.
244,  e  successive modificazioni, sono effettuati in unica soluzione
senza  aggravio  di  sanzioni e di interessi entro il 16 gennaio 2007
ovvero  in un massimo di quattro rate trimestrali di pari importo. La
prima  rata  e'  versata entro il 16 gennaio 2007. Le rate successive
alla  prima sono maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 17
gennaio  2007.  Gli  adempimenti tributari diversi dai versamenti non
eseguiti per effetto della sospensione di cui al predetto articolo 5,
comma  3-bis, del decreto-legge n. 202 del 2005 sono effettuati entro
il 31 gennaio 2007.
   ((  3-bis.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio  dell'attuazione  delle  disposizioni di cui al comma 3,
anche  ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della
legge  5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette
alle  Camere,  corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti
adottati  ai  sensi  dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della
medesima legge n. 468 del 1978. ))
   4.  I  compiti  del  Commissario  straordinario del Governo di cui
all'articolo   7-bis   del  decreto-legge  11  gennaio  2001,  n.  1,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, sono
estesi  a  tutte  le  emergenze  zootecniche  e  sono prorogati al 31
dicembre  2007.  Al  relativo  onere,  pari a 150.000 euro per l'anno
2007,     si     provvede     mediante    corrispondente    riduzione
dell'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del
decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni.
   5.  Il  termine  di  cui  all'articolo  15,  comma  2, del decreto
legislativo 29 aprile 2006, n. 217, per l'iscrizione nel registro dei
fertilizzanti  o dei fabbricanti di fertilizzanti, e' prorogato al 30
settembre 2007.
   ((  5-bis.  All'articolo  5, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio
2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,
n.  81,  le parole: "1o gennaio 2007" sono sostituite dalle seguenti:
"1o gennaio 2008". ))
   ((  5-ter.  Per  i  sinistri che coinvolgono le macchine agricole,
come  definite  dall'articolo  57  del  decreto legislativo 30 aprile
1992,   n.   285,  e  successive  modificazioni,  la  disciplina  del
risarcimento  diretto  prevista dal regolamento di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  18  luglio  2006, n. 254, si applica a
decorrere dal 1o febbraio 2008. ))
   (( 5-quater. Il termine di cui all'articolo 1, comma 9-bis, ultimo
periodo,  del  decreto-legge  18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  17  luglio 2006, n. 233, gia' prorogato
dall'articolo  1,  comma  1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
per l'adeguamento degli statuti dei consorzi agrari, con le modalita'
previste per le deliberazioni assembleari dall'articolo 223-duodecies
delle  disposizioni  per l'attuazione del codice civile, e' prorogato
al 30 aprile 2008. ))
   art=2;

      
                     Riferimenti normativi:
             -  Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 96, del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
          ambientale), come modificato dalla presente legge:
             "  Art. 96 (Modifiche al regio decreto 11 dicembre 1933,
          n. 1775).(Omissis).
             7.  I  termini  entro  i  quali  far  valere,  a pena di
          decadenza,  ai sensi degli articoli 3 e 4 del regio decreto
          11  dicembre  1933, n. 1775, il diritto al riconoscimento o
          alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica
          a  norma  dell'articolo  1,  comma  1 della legge 5 gennaio
          1994, n. 36, nonche' per la presentazione delle denunce dei
          pozzi  a  norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 12
          luglio 1993, n. 275, sono prorogati al 31 dicembre 2007. In
          tali  casi i canoni demaniali decorrono dal 10 agosto 1999.
          Nel   provvedimento   di   concessione  preferenziale  sono
          contenute  le  prescrizioni  relative  ai  rilasci  volti a
          garantire  il  minimo  deflusso  vitale  nei corpi idrici e
          quelle  prescrizioni  necessarie ad assicurare l'equilibrio
          del bilancio idrico.
             (Omissis)".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  3  del decreto
          legislativo   10   dicembre   2002,  n.  306  (Disposizioni
          sanzionatorie   in   attuazione  del  regolamento  (CE)  n.
          1148/2001  relativo  ai controlli di conformita' alle norme
          di   commercializzazione   applicabili  nel  settore  degli
          ortofrutticoli freschi, a norma dell'articolo 3 della L. 1°
          marzo 2002, n. 39.), come modificato dalla presente legge:
             "Art.  3. (Impedimento delle operazioni di controllo). -
          1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque impedisce
          l'espletamento  delle  funzioni  di  controllo  di  cui  al
          regolamento   (CE)  12  giugno  2001,  n.  1148/2001  della
          Commissione,  o,  comunque,  ne  ostacola lo svolgimento e'
          soggetto  alla  sanzione amministrativa pecuniaria da 1.100
          euro a 6.200 euro.
             2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette
          di  fornire  agli  organismi  di  controllo le informazioni
          richieste  dai  suddetti  organismi  e  previste dal citato
          regolamento  (CE)  n.  1148/2001,  ovvero  le  fornisce  in
          maniera  difforme,  in  base  a quanto previsto dal manuale
          operativo  delle  procedure  adottato  dal  Ministero delle
          politiche  agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome di Trento e di Bolzano, e' soggetto alla
          sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  260  euro a 1.550
          euro.
             2-bis.  Gli  operatori iscritti nella banca dati, di cui
          all'articolo  2,  comma  1,  possono presentare entro il 31
          dicembre  2007  le  istanze  di aggiornamento relative alla
          propria  attivita',  conseguenti  a  variazioni intervenute
          prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della presente
          disposizione.".
             -  Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
          1°  ottobre  2005,  n.  202, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 30 novembre 2005, n. 244 (Misure urgenti per la
          prevenzione dell'influenza aviaria):
             "Art.  5. (Interventi urgenti nel settore avicolo). - 1.
          L'AGEA e' autorizzata ad acquistare carni congelate avicole
          ed  altri  prodotti avicoli freschi per un quantitativo non
          superiore  a 17.000 tonnellate per un importo di 20 milioni
          di euro, da destinare ad aiuti alimentari.
             2. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con
          decreto di natura non regolamentare, determina le modalita'
          di acquisto, ivi compreso il prezzo, da parte di AGEA delle
          carni di cui al comma 1.
             3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari
          a 20 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede, mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini   del   bilancio   triennale   2005-2007,  nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo
          speciale"   dello   stato   di   previsione  del  Ministero
          dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
          parzialmente  utilizzando,  quanto  a  5  milioni  di euro,
          l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto
          a 8 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero
          degli  affari  esteri,  e,  quanto  a  7  milioni  di euro,
          l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
             3-bis.  A  decorrere  dal  1° gennaio 2006, e fino al 31
          ottobre  2006,  a  favore  degli  allevatori avicoli, delle
          imprese  di  macellazione e trasformazione di carne avicola
          nonche'   mangimistiche  operanti  nella  filiera  e  degli
          esercenti  attivita'  di  commercio  all'ingrosso  di carni
          avicole  sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e
          ai  versamenti  tributari,  nonche'  il  pagamento  di ogni
          contributo o premio di previdenza e assistenza sociale, ivi
          compresa  la  quota a carico dei dipendenti, senza aggravio
          di  sanzioni,  interessi  o altri oneri. Non si fa luogo al
          rimborso  di quanto gia' versato. Sono altresi' sospesi per
          il predetto periodo i pagamenti delle rate delle operazioni
          creditizie e di finanziamento, ivi comprese quelle poste in
          essere  dall'Istituto  di  servizi  per il mercato agricolo
          alimentare (ISMEA).
             3-ter.  Per  l'attuazione del comma 3-bis e' autorizzata
          la  spesa  di  2  milioni  di  euro  per l'anno 2006 e di 8
          milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2007. Al
          relativo  onere  si  provvede,  quanto  a 2 milioni di euro
          annui   a   decorrere  dal  2006,  mediante  corrispondente
          riduzione  dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
          36  del  decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le
          finalita'  di  cui  all'articolo  1,  comma 2, del medesimo
          decreto  legislativo  e, quanto a 6 milioni di euro annui a
          decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente riduzione
          della  proiezione  per  il medesimo anno dello stanziamento
          iscritto,   ai   fini  del  bilancio  triennale  2005-2007,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte
          corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del
          Ministero  dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2005,
          allo   scopo   parzialmente   utilizzando  l'accantonamento
          relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
             3-quater.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze,
          d'intesa   con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  e
          forestali,   e'  autorizzato  a  concedere  contributi  per
          l'accensione   di   mutui   per   la   riconversione  e  la
          ristrutturazione  delle  imprese coinvolte nella situazione
          di  emergenza  della  filiera  avicola,  ivi  compresi  gli
          allevamenti  avicoli  e  le  imprese  di  macellazione e di
          trasformazione  di  carne  avicola  o di prodotti a base di
          carne  avicola.  Ai  fini  di  cui  al  presente  comma  e'
          autorizzata  la  spesa  di  10 milioni di euro per ciascuno
          degli  anni  2006  e  2007.  Al  relativo onere si provvede
          mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione di
          spesa  di  cui all'articolo 15, comma 2, primo periodo, del
          decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n. 102, relativa al
          Fondo di solidarieta' nazionale - incentivi assicurativi.
             4.   Il   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.".
             - Si riporta il testo del comma 116, dell'articolo 2 del
          decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito, con
          modificazioni   dalla   legge  24  novembre  2006,  n.  286
          (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria):
             "Art. 2. (Omissis)
             116.  Per  le  aziende  in  crisi  di cui al comma 3-bis
          dell'articolo  5 del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30 novembre
          2005,  n.  244,  e  successive modificazioni, all'onere del
          pagamento  di  ogni  contributo  o  premio  di previdenza e
          assistenza  sociale  si  provvede mediante il versamento di
          quattro    rate   mensili   anticipate   all'interesse   di
          differimento  e  di dilazione pari alla misura del tasso di
          interesse legale vigente del 2,5 per cento.
             (Omissis)".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo 7 e del comma 7
          dell'articolo  11-ter,  della  legge  5 agosto 1978, n. 468
          (Riforma  di  alcune  norme  di contabilita' generale dello
          Stato in materia di bilancio):
             "Art.  7.  (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
          di  ordine)  -  Nello  stato  di previsione della spesa del
          Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
          "Fondo  di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" le
          cui  dotazioni  sono  annualmente determinate, con apposito
          articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
             Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla
          Corte  dei  conti,  sono  trasferite  dal predetto fondo ed
          iscritte  in  aumento sia delle dotazioni di competenza che
          di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
             1)  per  il  pagamento  dei  residui  passivi  di  parte
          corrente,   eliminati   negli   esercizi   precedenti   per
          perenzione amministrativa;
             2)  per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa
          aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento
          e la riscossione delle entrate.
             Allo  stato  di previsione della spesa del Ministero del
          tesoro   e'  allegato  l'elenco  dei  capitoli  di  cui  al
          precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
          dalla legge di approvazione del bilancio.".
             "Art.  11-ter.  (Copertura  finanziaria  delle leggi). -
          (Omissis)
             7.   Qualora  nel  corso  dell'attuazione  di  leggi  si
          verifichino  o siano in procinto di verificarsi scostamenti
          rispetto  alle  previsioni  di  spesa o di entrata indicate
          dalle  medesime  leggi al fine della copertura finanziaria,
          il  Ministro  competente  ne da' notizia tempestivamente al
          Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
          manchi  la  predetta  segnalazione, riferisce al Parlamento
          con  propria  relazione  e assume le conseguenti iniziative
          legislative.  La  relazione  individua  le  cause che hanno
          determinato  gli scostamenti, anche ai fini della revisione
          dei  dati  e  dei  metodi utilizzati per la quantificazione
          degli  oneri  autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
          dell'economia  e  delle finanze puo' altresi' promuovere la
          procedura  di cui al presente comma allorche' riscontri che
          l'attuazione  di  leggi  rechi pregiudizio al conseguimento
          degli  obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
          di  programmazione  economico-finanziaria  e  da  eventuali
          aggiornamenti,  come  approvati  dalle relative risoluzioni
          parlamentari.  La  stessa procedura e' applicata in caso di
          sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
          costituzionale   recanti  interpretazioni  della  normativa
          vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.".
             -   Si   riporta   il   testo  dell'articolo  7-bis  del
          decreto-legge  11  gennaio  2001,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni dalla legge 9 marzo 2001, n. 49 (Disposizioni
          urgenti  per  la  distruzione  del  materiale  specifico  a
          rischio   per  encefalopatie  spongiformi  bovine  e  delle
          proteine  animali  ad  alto  rischio, nonche' per l'ammasso
          pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio.
          Ulteriori  interventi  urgenti per fronteggiare l'emergenza
          derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina.):
             "Art. 7-bis (Fondo per l'emergenza BSE). - 1. Al fine di
          assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a
          fronteggiare  l'emergenza  nel  settore  zootecnico causata
          dall'encefalopatia  spongiforme  bovina (BSE), e' istituito
          un  Fondo,  denominato:  "Fondo  per  l'emergenza BSE", con
          dotazione  pari  a  lire  300  miliardi per l'anno 2001, da
          iscrivere  in  apposita  unita'  previsionale di base dello
          stato  di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
          e della programmazione economica.
             2.   Le  disponibilita'  del  Fondo  sono  destinate  al
          finanziamento di:
             a)  interventi  a  carico dello Stato, anche riferiti al
          peso delle carcasse, per la macellazione, il trasporto e lo
          smaltimento  di  bovini  di  eta'  superiore a trenta mesi,
          abbattuti  ai sensi del regolamento (CE) n. 2777/2000 della
          Commissione, del 18 dicembre 2000;
             b)    interventi    per   assicurare,   in   conformita'
          all'articolo   87,   comma  2,  lettera  b),  del  Trattato
          istitutivo  della  Comunita'  europea,  l'agibilita'  degli
          impianti   di   allevamento   compromessa   dall'imprevista
          permanenza dei capi in azienda e per evitare l'interruzione
          dell'attivita'  agricola ed i conseguenti danni economici e
          sociali.  A tale fine nei limiti della dotazione del Fondo,
          viene  erogato,  a  titolo  di compensazione, un indennizzo
          fino al 30 giugno 2001 da corrispondere previa attestazione
          della  macellazione,  avvenuta  a  decorrere dal 12 gennaio
          2001,  del  bovino  detenuto  in  azienda per almeno cinque
          mesi, fino a lire 150.000 per i bovini di eta' compresa fra
          i  6  e  i  12  mesi,  a  lire 300.000 per i bovini di eta'
          compresa  fra i 12 e i 18 mesi, a lire 450.000 per i bovini
          di  eta' compresa fra i 18 e i 24 mesi e a lire 550.000 per
          i bovini di eta' compresa fra i 24 ed i 30 mesi;
             c) indennita' per il riavviamento di aziende zootecniche
          nelle quali si sia verificato l'abbattimento di capi bovini
          a  seguito  della  rilevazione  positiva di presenza di BSE
          nell'azienda  medesima.  L'indennita'  e' concessa entro il
          limite di lire 1 milione per ogni bovino riacquistato, sino
          al limite massimo di lire 500 milioni per ogni azienda;
             d)  contributi  e  spese per la distruzione di materiali
          specifici  a  rischio, ivi inclusa la colonna vertebrale di
          bovini  di eta' superiore a 12 mesi, di materiale ad alto e
          basso rischio e di prodotti derivati;
             e)   un   indennizzo,   fino  a  lire  240.000  a  capo,
          corrisposto  per  i bovini morti in azienda da avviare agli
          impianti  di  pretrattamento  e  successiva  distruzione, a
          copertura dei costi di raccolta e trasporto.
             3.  In  sede  di prima applicazione, il Fondo e', in via
          provvisoria, e con riferimento alle lettere di cui al comma
          2,  cosi'  ripartito:  a)  lire  50  miliardi;  b)  lire 51
          miliardi;  c) lire 1 miliardo; d) lire 48 miliardi; e) lire
          5  miliardi.  Con  successive  determinazioni, adottate dal
          commissario  straordinario del Governo per il coordinamento
          dell'emergenza  conseguente  alla encefalopatia spongiforme
          bovina,  d'intesa con i Ministri del tesoro, del bilancio e
          della  programmazione economica, delle politiche agricole e
          forestali e della sanita', sentita la Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alle ulteriori
          ripartizioni,  sulla  base  delle effettive esigenze, tra i
          vari interventi di cui al presente articolo.
             4.   L'Agenzia   e'   incaricata  della  erogazione  dei
          finanziamenti,  secondo le modalita' stabilite dal presente
          articolo,   sia   in   sede   di  prima  applicazione,  sia
          successivamente,   in   conformita'   alle   determinazioni
          adottate  dal commissario straordinario del Governo. A tale
          fine,  il  Fondo e' versato, nel rispetto delle norme sulla
          tesoreria unica, al bilancio dell'Agenzia stessa ed erogato
          secondo    le    norme   stabilite   dal   regolamento   di
          amministrazione e contabilita' di quest'ultima.
             5.  L'Agenzia  provvede alla rendicontazione delle spese
          secondo  le  indicazioni  fornite dal Ministero del tesoro,
          del  bilancio e della programmazione economica, di concerto
          con  il  Ministero  della  sanita' e con il Ministero delle
          politiche agricole e forestali.
             6.  L'Agenzia,  nei  limiti  della  dotazione del Fondo,
          provvede   all'incenerimento  o  al  coincenerimento  delle
          proteine animali trasformate destinate all'ammasso pubblico
          di  cui  all'articolo  2  predisponendo  a  tale  scopo uno
          specifico programma operativo. I titolari degli impianti di
          incenerimento  sono  obbligati  ad  accettare  le  proteine
          animali   trasformate  e  ottenute  da  materiali  a  basso
          rischio,  cosi'  come  definiti dall'articolo 5 del decreto
          legislativo  14  dicembre  1992, n. 508, ivi incluse quelle
          oggetto  dell'ammasso pubblico di cui all'articolo 2, comma
          1,  del presente decreto. Tale obbligo non sussiste qualora
          gli  impianti  siano dichiarati tecnicamente inidonei dalle
          regioni  o  province  autonome.  L'obbligo  di accettazione
          sussiste  altresi'  per  i  titolari  degli impianti per la
          produzione di leganti idraulici a ciclo completo. L'Agenzia
          puo'  disporre  che  i  materiali  conferiti o da conferire
          all'ammasso siano immediatamente inceneriti o coinceneriti.
          Qualora    non    si   provveda   direttamente,   l'Agenzia
          corrisponde,  nei  limiti  della  dotazione  del Fondo, uno
          specifico  rimborso  forfettario ai soggetti che assicurano
          la distruzione dei prodotti conferiti o da conferire.
             7.  Alla  dotazione  del  Fondo, determinata in lire 300
          miliardi per l'anno 2001, si provvede:
             a) quanto a lire 170 miliardi mediante utilizzo per pari
          importo dell'autorizzazione di spesa recata per l'anno 2000
          dall'articolo  3, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n.
          499, come integrata dall'articolo 52, comma 10, della legge
          23  dicembre  2000,  n.  388.  Detto  importo viene versato
          all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato
          all'apposita  unita'  previsionale  di  base dello stato di
          previsione  del  Ministero del tesoro, del bilancio e della
          programmazione economica;
             b)   quanto  a  lire  130  miliardi  mediante  riduzione
          dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 50, comma
          1,  lettera  c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come
          definita  nella  tabella D della legge 23 dicembre 2000, n.
          388.
             8.   Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  15 del decreto
          legislativo   29  aprile  2006,  n.  217  (Revisione  della
          disciplina in materia di fertilizzanti):
             "Art.  15.  (Norme transitorie e finali).- 1. Dalla data
          di  entrata  in  vigore del presente decreto e' concesso un
          periodo di dodici mesi per lo smaltimento dei fertilizzanti
          nazionali  prodotti  e commercializzati in conformita' alla
          normativa vigente prima di tale data.
             2.  Il  fabbricante  di  fertilizzanti  gia' immessi sul
          mercato  prima della data di entrata in vigore del presente
          decreto, si iscrive al Registro dei fertilizzanti ovvero al
          Registro   dei   fabbricanti   di   fertilizzanti   di  cui
          all'articolo  8  entro il termine massimo di sei mesi dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto.
             3. Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili,
          che  modificano  modalita'  esecutive  e caratteristiche di
          ordine  tecnico  recepite  con il presente decreto, e' data
          attuazione   con   decreto  del  Ministro  delle  politiche
          agricole e forestali.".
             -  Si  riporta il testo del comma 1, dell'articolo 5 del
          decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  2,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 (Interventi
          urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria,
          della  pesca,  nonche' in materia di fiscalita' d'impresa),
          come modificato dalla presente legge:
             "Art.  5  (Interventi urgenti nel settore della pesca).-
          1.  L'entrata in vigore dell'obbligo di cui all'articolo 28
          del  regolamento  di  cui al D.M. 5 agosto 2002, n. 218 del
          Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti, cosi' come
          sostituito  dall'articolo  5 del regolamento di cui al D.M.
          26  luglio 2004, n. 231 del Ministro delle infrastrutture e
          dei  trasporti,  e' fissata al 1° gennaio 2008. Fino a tale
          data  continuano ad applicarsi le disposizioni di sicurezza
          previste  dal regolamento di cui al D.M. 22 giugno 1982 del
          Ministro della marina mercantile, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  n.  200 del 22 luglio 1982, e dal D.M. 19 aprile
          2000  del  Ministro  delle  politiche agricole e forestali,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 126 del 1° giugno
          2000.
             (Omissis)".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  57 del decreto
          legislativo  30  aprile  1992,  n.  285 (Nuovo codice della
          strada):
             "Art.  57. (Macchine agricole) - 1. Le macchine agricole
          sono  macchine  a  ruote  o  a  cingoli destinate ad essere
          impiegate  nelle  attivita' agricole e forestali e possono,
          in  quanto  veicoli,  circolare  su  strada  per il proprio
          trasferimento  e  per  il trasporto per conto delle aziende
          agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso
          agrario,  nonche'  di  addetti  alle  lavorazioni; possono,
          altresi', portare attrezzature destinate alla esecuzione di
          dette attivita'.
             2.  Ai  fini  della  circolazione  su strada le macchine
          agricole si distinguono in:
             a) Semoventi:
             1)  trattrici  agricole:  macchine  a motore con o senza
          piano  di carico munite di almeno due assi, prevalentemente
          atte alla trazione, concepite per tirare, spingere, portare
          prodotti   agricoli  e  sostanze  di  uso  agrario  nonche'
          azionare  determinati strumenti, eventualmente equipaggiate
          con attrezzature portate o semiportate da considerare parte
          integrante della trattrice agricola;
             2)  macchine  agricole  operatrici  a  due  o piu' assi:
          macchine   munite   o  predisposte  per  l'applicazione  di
          speciali  apparecchiature  per  l'esecuzione  di operazioni
          agricole;
             3)  macchine  agricole  operatrici  ad un asse: macchine
          guidabili   da  conducente  a  terra,  che  possono  essere
          equipaggiate     con    carrello    separabile    destinato
          esclusivamente   al  trasporto  del  conducente.  La  massa
          complessiva non puo' superare 0,7 t compreso il conducente;
             b) Trainate
             1)    macchine   agricole   operatrici:   macchine   per
          l'esecuzione  di  operazioni agricole e per il trasporto di
          attrezzature  e  di accessori funzionali per le lavorazioni
          meccanico-agrarie,   trainabili   dalle  macchine  agricole
          semoventi  ad  eccezione  di quelle di cui alla lettera a),
          numero 3);
             2)  rimorchi  agricoli:  veicoli  destinati  al carico e
          trainabili  dalle trattrici agricole; possono eventualmente
          essere  muniti di apparecchiature per lavorazioni agricole;
          qualora  la  massa  complessiva  a  pieno  carico  non  sia
          superiore  a 1,5 t, sono considerati parte integrante della
          trattrice traente.
             3.  Ai  fini  della  circolazione su strada, le macchine
          agricole   semoventi   a  ruote  pneumatiche  o  a  sistema
          equivalente  non  devono  essere atte a superare, su strada
          orizzontale,  la velocita' di 40 km/h; le macchine agricole
          a ruote metalliche, semi pneumatiche o a cingoli metallici,
          purche'   muniti  di  sovrappattini,  nonche'  le  macchine
          agricole   operatrici  ad  un  asse  con  carrello  per  il
          conducente  non  devono  essere  atte a superare, su strada
          orizzontale, la velocita' di 15 km/h.
             4.  Le  macchine agricole di cui alla lettera a), numeri
          1)  e  2),  e  di  cui  alla lettera b), numero 1), possono
          essere  attrezzate  con  un numero di posti per gli addetti
          non  superiore  a  tre,  compreso  quello del conducente; i
          rimorchi  agricoli  possono essere adibiti per il trasporto
          esclusivo   degli   addetti,   purche'   muniti  di  idonea
          attrezzatura non permanente.".
             -  Il  regolamento  recante  disciplina del risarcimento
          diretto  dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a
          norma dell'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre
          2005,   n.   209  -  Codice  delle  assicurazioni  private,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 18
          luglio  2006, n. 254 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          28 agosto 2006, n. 199.
             -  Si  riporta  il testo del comma 9-bis dell'articolo 1
          del  decreto-legge  18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge   17  luglio  2006,  n.  233
          (Disposizioni   urgenti   in   materia  di  riordino  delle
          attribuzioni  della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
          dei Ministeri):
             "Art. 1 (Omissis)
             9-bis.  Il Ministro dello sviluppo economico esercita la
          vigilanza  sui  consorzi agrari di concerto con il Ministro
          delle  politiche  agricole alimentari e forestali, ai sensi
          dell'articolo  12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n.
          220.   I   consorzi  agrari  sono  societa'  cooperative  a
          responsabilita'  limitata, disciplinate a tutti gli effetti
          dagli  articoli  2511  e  seguenti del codice civile; l'uso
          della  denominazione  di  consorzio  agrario  e'  riservato
          esclusivamente alle societa' cooperative di cui al presente
          comma. Le disposizioni della legge 28 ottobre 1999, n. 410,
          e  successive  modificazioni,  sono  abrogate  ad eccezione
          dell'articolo  2,  dell'articolo  5,  commi  2, 3, 5 e 6, e
          dell'articolo  6.  E'  abrogato,  altresi',  il  comma  227
          dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per i
          consorzi agrari attualmente in stato di liquidazione coatta
          amministrativa,  l'autorita'  di  vigilanza  provvede  alla
          nomina di un commissario unico, ai sensi dell'articolo 198,
          primo  comma,  del  regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in
          sosti
             tuzione dei commissari in carica alla data di entrata in
          vigore della legge di conversione del presente decreto, con
          il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre
          2007,  depositando  gli  atti  di  cui all'articolo 213 del
          regio   decreto   16   marzo   1942,  n.  267  la  medesima
          disposizione  si  applica anche ai consorzi agrari in stato
          di  concordato,  limitatamente  alla  nomina  di  un  nuovo
          commissario   unico.   Per  tutti  gli  altri  consorzi,  i
          commissari in carica provvedono, entro il 31 dicembre 2006,
          alla  ricostituzione  degli  organi statutari e cessano, in
          pari  data,  dall'incarico.  I consorzi agrari adeguano gli
          statuti  alle  disposizioni  del  codice civile entro il 31
          dicembre 2007.
             (Omissis)".
             -  Si  riporta  il testo del comma 1076, dell'articolo 1
          della  citata  legge  27  dicembre  2006,  n.  296, recante
          Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)":
             "Art. 1. (Omissis)
             1076.  All'articolo  1 del decreto-legge 18 maggio 2006,
          n.  181,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 17
          luglio 2006, n. 233, il quinto periodo del comma 9-bis deve
          intendersi nel senso che l'autorita' di vigilanza nomina un
          nuovo   commissario   unico  in  sostituzione  di  tutti  i
          commissari,  monocratici  o collegiali, dei consorzi agrari
          in  stato  di liquidazione coatta amministrativa, in carica
          alla  data  di entrata in vigore della legge di conversione
          suddetta.  Nel  medesimo periodo del comma 9-bis le parole:
          ",  salvo che entro detto termine sia stata autorizzata una
          proposta  di  concordato  ai  sensi  dell'articolo  214 del
          citato  regio  decreto" sono sostituite dalle seguenti: "la
          medesima  disposizione  si applica anche ai consorzi agrari
          in  stato  di  concordato,  limitatamente alla nomina di un
          nuovo  commissario  unico".  Al  medesimo  comma  9-bis, le
          parole:  "entro  il  30 giugno 2007", sono sostituite dalle
          seguenti: "entro il 31 dicembre 2007
             (Omissis)".
             -  Si  riporta  il  testo  del comma 223-duodecies delle
          disposizioni per l'attuazione del codice civile:
             "223-duodecies.  Le societa' di cui al capo I del titolo
          VI  del  libro  V  del codice civile, iscritte nel registro
          delle  imprese  alla  data  del  1°  gennaio  2004,  devono
          uniformare  l'atto  costitutivo  e  lo  statuto  alle nuove
          disposizioni inderogabili entro il 31 marzo 2005.
             Le  deliberazioni necessarie per l'adeguamento dell'atto
          costitutivo   e   dello  statuto  alle  nuove  disposizioni
          inderogabili    possono    essere    adottate,   in   terza
          convocazione, a maggioranza semplice dei presenti.
             L'articolo 2365, secondo comma, del codice civile, nella
          parte relativa all'adeguamento dello statuto a disposizioni
          normative,  trova applicazione anche per l'adeguamento alle
          norme  introdotte con i decreti legislativi attuativi della
          legge  n.  366 del 2001. Le modifiche statutarie necessarie
          per  l'attribuzione all'organo amministrativo, al consiglio
          di sorveglianza o al consiglio di gestione della competenza
          all'adeguamento  dello  statuto alle disposizioni di cui al
          presente    decreto    sono    deliberate    dall'assemblea
          straordinaria  con  le  modalita' e le maggioranze indicate
          nei commi precedenti.
             Fino  alla  data  indicata  al primo comma le previgenti
          disposizioni   dell'atto   costitutivo   e   dello  statuto
          conservano  la  loro  efficacia  anche se non sono conformi
          alle disposizioni inderogabili del presente decreto.
             Dalla  data  del  1°  gennaio  2004  non  possono essere
          iscritte  nel  registro delle imprese le societa' di cui al
          capo  I  del  titolo  VI  del  libro V del codice, anche se
          costituite  anteriormente  a detta data, che siano regolate
          da  atto  costitutivo  e  statuto  non  conformi al decreto
          medesimo.  Si  applica in tale caso l'articolo 2331, quarto
          comma, del codice civile.
             Le   disposizioni   fiscali   di  carattere  agevolativo
          previste  dalle  leggi  speciali si applicano soltanto alle
          cooperative a mutualita' prevalente.
             Conservano   le   agevolazioni   fiscali   le   societa'
          cooperative  e  i  loro consorzi che, con le modalita' e le
          maggioranze   previste  per  le  deliberazioni  assembleari
          dall'articolo  2538  del  codice, adeguano i propri statuti
          alle  disposizioni che disciplinano le societa' cooperative
          a mutualita' prevalente entro il 31 marzo 2005.".

      
                               Art. 3.
(Disposizioni  in  materia  di  costruzioni, opere infrastrutturali e
                        lavori in edilizia).
   1.  Il  termine  previsto  dall'articolo  1-quater,  comma  1, del
decreto-legge  12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  12  luglio 2006, n. 228, e' prorogato fino alla data di
entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli
impianti,  di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a),
del   decreto-legge  30  settembre  2005,  n.  203,  convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e, comunque, non
oltre  il  ((  31 dicembre 2007. A decorrere dalla data di entrata in
vigore  del  regolamento  di cui al primo periodo del presente comma,
sono  abrogati  il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  6  dicembre  1991,  n. 447, gli articoli da 107 a 121 del
testo  unico  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 6
giugno  2001,  n.  380,  e la legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione
degli  articoli  8,  14 e 16, le cui sanzioni trovano applicazione in
misura  raddoppiata  per  le violazioni degli obblighi previsti dallo
stesso regolamento di cui al primo periodo del presente comma. ))
   2.  All'articolo  1,  comma  452, della legge 30 dicembre 2004, n.
311,  relativo al completamento degli interventi infrastrutturali per
l'integrale  attuazione  della Convenzione tra l'Italia e la Francia,
conclusa  a Roma il 24 giugno 1970, di cui alla legge 18 giugno 1973,
n.  475,  le  parole:  "alla data di entrata in vigore della presente
legge"  sono  sostitute  dalle  seguenti:  "alla data del 31 dicembre
2005".
   3.  I verbali di concordamento dell'indennita' di espropriazione e
di rinuncia a qualunque pretesa connessa alla procedura di esproprio,
relativi  alla  realizzazione  degli interventi di cui al titolo VIII
della  legge  14  maggio  1981,  n. 219, conservano la loro efficacia
indipendentemente dall'emanazione del decreto di espropriazione.
   3-bis. L'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 20 settembre
1999,  n.  354, e successive proroghe, si interpreta come applicabile
esclusivamente     alle     occupazioni     d'urgenza     preordinate
all'espropriazione.
   ((  3-ter.  L'efficacia  delle disposizioni di cui all'articolo 1,
comma  1030,  lettera  d),  numero  1),  capoverso c), della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e' differita al 1o gennaio 2008, limitatamente
ai  lavori e alle forniture per la manutenzione delle infrastrutture.
))
   4.  Il  termine  per  il  completamento degli investimenti per gli
adempimenti  relativi  alla  messa a norma delle strutture ricettive,
previsto  dall'articolo  14,  comma  1,  del decreto-legge 9 novembre
2004,  n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004,  n.  306, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2007 per le
imprese  che  abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai vigili
del fuoco entro il 30 giugno 2005.
   ((  4-bis.  Il  termine  di cui al comma 2-bis dell'articolo 5 del
decreto-legge  28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e' prorogato al 31 dicembre 2007.
Alle Amministrazioni aggiudicatrici che, ai sensi del predetto comma,
abbiano  affidato  lavori  o avviato progetti definitivi o esecutivi,
avvalendosi della facolta' di applicare la normativa previgente sulla
medesima  materia,  di  cui  alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2
febbraio  1974,  n. 64, e relative norme di attuazione, le precedenti
norme    tecniche   continuano   ad   applicarsi   fino   alla   data
dell'intervenuto collaudo. ))
   art=3;

      
                     Riferimenti normativi:
             -  Si riporta il testo dell'articolo 1-quater , comma 1,
          del  decreto-legge  12 maggio 2006, n. 173, convertito, con
          modificazioni,  dalla legge 12 luglio 2006, n. 228 (Proroga
          di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare
          e legislativa):
             "Art.  1-quater.  (Proroga  di  termine  in  materia  di
          patrimonio    abitativo).-    1.    Il   termine   previsto
          dall'articolo  5-bis,  comma 2, del decreto-legge 27 maggio
          2005,  n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
          luglio  2005,  n.  148,  e'  prorogato  fino all'attuazione
          dell'articolo  11-quaterdecies, comma 13, del decreto-legge
          30  settembre  2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  2 dicembre 2005, n. 248, e comunque non oltre
          il 1° gennaio 2007.".
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma  13  dell'articolo
          11-quaterdecies  del  decreto-legge  30  settembre 2005, n.
          203,  convertito  con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
          2005,  n.  248  (Misure di contrasto all'evasione fiscale e
          disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria):
             "Art. 11-quaterdecies. (Interventi infrastrutturali, per
          la ricerca e per l'occupazione).(Omissis)
             13.  Entro  ventiquattro  mesi  dalla data di entrata in
          vigore  della legge di conversione del presente decreto, il
          Ministro  delle  attivita'  produttive,  di concerto con il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana
          uno  o  piu' decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge
          23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
             a)   il   riordino  delle  disposizioni  in  materia  di
          attivita' di installazione degli impianti all'interno degli
          edifici;
             b) la definizione di un reale sistema di verifiche degli
          impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di
          tutelare  gli  utilizzatori  degli  impianti garantendo una
          effettiva sicurezza;
             c) la determinazione delle competenze dello Stato, delle
          regioni   e   degli  enti  locali  secondo  i  principi  di
          sussidiarieta'  e di leale collaborazione, anche tramite lo
          strumento  degli accordi in sede di Conferenza unificata di
          cui  all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
          n. 281;
             d) la previsione di sanzioni in caso di violazione degli
          obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti dalle lettere
          a) e b).
             (Omissis)".
             - Il Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990,
          n.  46,  in  materia di sicurezza degli impianti, approvato
          con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 6 dicembre
          1991,  n,  447  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 15
          febbraio 1992, n. 38.
             -  gli  articoli  da  107  a  121  del Testo unico delle
          disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia di
          edilizia,   approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  6  giugno2001  n.  380 sono compresi nel Capo V
          (Norme  per  la  sicurezza  degli  impianti)  del Titolo IV
          (Vigilanza       sull'attivita'       urbanistico-edilizia,
          responsabilita' e sanzioni).
             -  Si  riporta  il testo degli articoli 8, 14 e 16 della
          legge  5  marzo  1990,  n.  46,  pubblicata  nella Gazzetta
          Ufficiale  12  marzo  1990,  n.  59 (Norme per la sicurezza
          degli impianti):
             "Art.  8.  (Finanziamento  dell'attivita'  di normazione
          tecnica).-   1.  Il  3  per  cento  del  contributo  dovuto
          annualmente  dall'Istituto  nazionale  per la assicurazione
          contro  gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attivita' di
          ricerca   di   cui   all'articolo   3,   terzo  comma,  del
          decreto-legge  30  giugno  1982,  n.  390,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  12  agosto  1982,  n. 597, e'
          destinato  all'attivita'  di  normazione  tecnica,  di  cui
          all'articolo  7 della presente legge, svolta dall'UNI e dal
          CEI.
             2.  La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare
          del  contributo  versato  dall'INAIL  nel  corso  dell'anno
          precedente,  e'  iscritta a carico del capitolo 3030, dello
          stato    di    previsione   della   spesa   del   Ministero
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato per il
          1990   e  a  carico  delle  proiezioni  del  corrispondente
          capitolo per gli anni seguenti.".
             "Art. 14. (Verifiche.) - 1. Per eseguire i collaudi, ove
          previsti,  e  per  accertare  la conformita' degli impianti
          alle  disposizioni  della  presente legge e della normativa
          vigente,  i  comuni,  le unita' sanitarie locali, i comandi
          provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per
          la  prevenzione  e  la  sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno
          facolta'  di  avvalersi  della  collaborazione  dei  liberi
          professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, di
          cui all'articolo 6, comma 1, secondo le modalita' stabilite
          dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.
             2.  Il  certificato  di  collaudo deve essere rilasciato
          entro   tre   mesi   dalla   presentazione  della  relativa
          richiesta.".
             "Art.  16.  (Sanzioni).  -  1. Alla violazione di quanto
          previsto   dall'articolo   10   consegue,   a   carico  del
          committente   o  del  proprietario,  secondo  le  modalita'
          previste  dal regolamento di attuazione di cui all'art. 15,
          una  sanzione  amministrativa  da  lire  centomila  a  lire
          cinquecentomila.  Alla  violazione  delle altre norme della
          presente  legge consegue, secondo le modalita' previste dal
          medesimo    regolamento   di   attuazione,   una   sanzione
          amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.
             2.  Il  regolamento di attuazione di cui all'articolo 15
          determina  le modalita' della sospensione delle imprese dal
          registro  o dall'albo di cui all'articolo 2, comma 1, e dei
          provvedimenti  disciplinari  a  carico  dei  professionisti
          iscritti  nei  rispettivi  albi,  dopo  la terza violazione
          delle norme relative alla sicurezza degli impianti, nonche'
          gli     aggiornamenti     dell'entita'    delle    sanzioni
          amministrative di cui al comma 1.".
             -  Si  riporta  il  testo del comma 452, dell'articolo 1
          della  legge  30 dicembre 2004, n. 311 recante Disposizioni
          per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
          Stato  (legge  finanziaria  2005)"  come  modificato  dalla
          presente legge:
             "Art. 1 (Omissis).
             452.    Per    il    completamento    degli   interventi
          infrastrutturali    necessari   a   garantire   l'integrale
          attuazione  della  Convenzione  tra  l'Italia e la Francia,
          conclusa  a  Roma  il  24 giugno 1970, di cui alla legge 18
          giugno  1973,  n. 475, e' autorizzata la spesa di 5 milioni
          di  euro  per  dodici  anni, a decorrere dal 2005, a valere
          sulle  risorse  previste dall'articolo 19-bis, comma 1, del
          decreto-legge   25  marzo  1997,  n.  67,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  23  maggio  1997,  n.  135, e
          successive  modificazioni, per la realizzazione delle opere
          di  viabilita' stradale e autostradale speciale e di grande
          comunicazione  connesse  al  percorso  di  cui  alla stessa
          Convenzione.  A  tal  fine, per garantire effettivita' alla
          realizzazione  delle  iniziative  in  grado di potenziare e
          rendere  piu'  efficiente  la  grande  viabilita'  lungo il
          percorso  tra  Italia e Francia, viene assicurata priorita'
          al completamento degli interventi infrastrutturali stradali
          e  di  grande attraversamento viario nelle localita' in cui
          sono  ubicati  gli  immobili  di  cui all'articolo 17 della
          citata  Convenzione  per i quali, alla data del 31 dicembre
          2005  sia  gia'  perfezionata  la  fase della progettazione
          preliminare.
             (Omissis)".
             -   La  legge  18  giugno  1973,  n.  475  (Ratifica  ed
          esecuzione  della  convenzione  tra  l'Italia  e la Francia
          riguardante  il tratto situato in territorio francese della
          linea  ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, conclusa a Roma
          il  24  giugno 1970) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          14 agosto 1973, n. 210.
             -  il  titolo  VIII  della  legge 14 maggio 1981, n. 219
          (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 19 marzo
          1981,  n.  75, recante ulteriori interventi in favore delle
          popolazioni  colpite dagli eventi sismici del novembre 1980
          e   del   febbraio  1981.  Provvedimenti  organici  per  la
          ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti) reca:
             "Intervento statale per l'edilizia a Napoli.".
             -  Si  riporta  il testo del comma 2 dell'articolo 9 del
          decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354 (Disposizioni
          per  la  definitiva chiusura del programma di ricostruzione
          di  cui  al  titolo VIII della L. 14 maggio 1981, n. 219, e
          successive  modificazioni,  a norma dell'articolo 42, comma
          6, della L. 17 maggio 1999, n. 144):
             "Art. 9 (Completamento delle procedure di espropriazione
          in corso).(Omissis)
             2.  In  deroga  all'articolo  20  della legge 22 ottobre
          1971,  n.  865,  sono  protratti  di due anni dalla data di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto  legislativo, i
          termini  di  efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza
          emanati  per  la  realizzazione  degli interventi di cui al
          titolo  VIII  della  legge  14  maggio 1981, n. 219, e sono
          prolungati  a  sei  mesi,  a  decorrere dall'emanazione dei
          relativi decreti, i termini per l'occupazione delle aree.
             (Omissis)".
             - Si riporta il testo del comma 1030, lettera d), numero
          1),  capoverso  c)  dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
          2006,  n.  296,  recante Disposizioni per la formazione del
          bilancio   annuale   e   pluriennale   dello  Stato  (legge
          finanziaria 2007)"
             " d) al comma 85, capoverso 5:
             1) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
             "c)  agire  a  tutti  gli  effetti  come amministrazione
          aggiudicatrice  negli affidamenti di forniture e servizi di
          importo  superiore  alla  soglia  di  rilevanza comunitaria
          nonche'  di lavori, ancorche' misti con forniture o servizi
          e  in  tale  veste attuare gli affidamenti nel rispetto del
          codice  dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
          forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163, e successive modificazioni;".
             - Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto-legge
          9  novembre  2004,  n.  266, convertito, con modificazioni,
          dalla   legge   27   dicembre   2004,  n.  306  (Proroga  o
          differimento    di   termini   previsti   da   disposizioni
          legislative):
             "Art.  14 (Adeguamenti alle prescrizioni antincendio per
          le  strutture  ricettive esistenti). - 1. Il termine di cui
          all'articolo  3-bis, comma 1, del decreto-legge 23 novembre
          2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
          dicembre 2001, n. 463, e' prorogato al 31 dicembre 2005.
             1-bis.  La  proroga del termine di cui al comma 1 per il
          completamento  dell'adeguamento  si  applica alle strutture
          ricettive  esistenti  per  le  quali  sia stato presentato,
          entro  il 30 giugno 2005, al comando provinciale dei vigili
          del  fuoco,  il  progetto di adeguamento per l'acquisizione
          del  parere  di  conformita'  previsto  dall'articolo 2 del
          regolamento   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.".
             -  Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
          28  maggio 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge
          27  luglio 2004, n. 186 (Disposizioni urgenti per garantire
          la   funzionalita'   di   taluni   settori  della  pubblica
          amministrazione):
             "Art. 5. (Normative tecniche in materia di costruzioni).
          -  1.  Per  assicurare uniformi livelli di sicurezza, ferme
          restando  le  competenze  delle  regioni  e  delle province
          autonome, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro
          trenta  giorni dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto,  provvede,  di  concerto con il Dipartimento della
          protezione  civile,  secondo  un programma di priorita' per
          gli  edifici scolastici e sanitari, alla redazione di norme
          tecniche,  anche  per  la  verifica  sismica  ed idraulica,
          relative  alle costruzioni, nonche' alla redazione di norme
          tecniche   per   la   progettazione,   la   costruzione   e
          l'adeguamento,  anche  sismico ed idraulico, delle dighe di
          ritenuta,  dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno
          dei  terreni.  Ai fini dell'emanazione delle norme tecniche
          per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche
          sismico  ed idraulico, delle dighe di ritenuta, il Ministro
          delle  infrastrutture  e dei trasporti acquisisce il parere
          tecnico  del  Registro  italiano  dighe,  da  inviare entro
          trenta giorni dalla richiesta.
             2.  Le norme tecniche di cui al comma 1 sono emanate con
          le  procedure  di cui all'articolo 52 del testo unico delle
          disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia di
          edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          6  giugno  2001,  n.  380,  di concerto con il Dipartimento
          della protezione civile.
             2-bis.  Al  fine  di  avviare  una  fase sperimentale di
          applicazione  delle  norme  tecniche  di cui al comma 1, e'
          consentita,  per  un periodo di diciotto mesi dalla data di
          entrata   in   vigore  delle  stesse,  la  possibilita'  di
          applicazione,  in  alternativa,  della normativa precedente
          sulla  medesima materia, di cui alla legge 5 novembre 1971,
          n.  1086,  e  alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative
          norme di attuazione, fatto salvo, comunque, quanto previsto
          dall'applicazione  del  regolamento  di  cui al decreto del
          Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246.".
             -  La  legge  5  novembre  1971,  n.  1086 (Norme per la
          disciplina  delle  opere di conglomerato cementizio armato,
          normale   e  precompresso  ed  a  struttura  metallica)  e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 21 dicembre 1971, n.
          321.
             -  La legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le
          costruzioni   con  particolari  prescrizioni  per  le  zone
          sismiche)  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo
          1974, n. 76.

      
                             Art. 3-bis.
          (Interventi a favore del comune di Pietrelcina).
   ((  1.  Gli  interventi di cui all'articolo 1 della legge 14 marzo
2001, n. 80, possono essere realizzati entro il 31 dicembre 2009.
   2.  Al  fine  di  realizzare  gli interventi di cui all'articolo 1
della  legge  14  marzo  2001,  n.  80,  al  comune di Pietrelcina e'
assegnato  un  contributo  di  1.500.000 euro per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009.
   3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a  1.500.000  euro  per  ciascuno  degli  anni  2007, 2008 e 2009, si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2007-2009, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di conto capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
   4.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad
apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
))
   art=3;

      
                     Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il  testo dell'articolo 1 della legge 14
          marzo  2001,  n.  80  (Interventi  a  favore  del comune di
          Pietrelcina):
             "Art.  1.  -  1. Ai fini della predisposizione di idonei
          servizi  e di locali di accoglienza dei pellegrini, nonche'
          del  miglioramento delle strutture necessarie per l'accesso
          dei visitatori, e' autorizzato per il comune di Pietrelcina
          un  contributo  di  lire 5 miliardi per ciascuno degli anni
          2001 e 2002.
             2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari
          a  lire  5 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si
          provvede    mediante    corrispondente    riduzione   dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2001-2003,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
          conto  capitale  "Fondo speciale" dello stato di previsione
          del   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e  della
          programmazione   economica  per  l'anno  2001,  allo  scopo
          parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al
          Ministero dei lavori pubblici.
             3.  In sede di ripartizione dei contributi erariali agli
          enti  locali,  sulla  eventuale quota di incremento annuale
          dei contributi stessi e' riservato, per ciascuno degli anni
          dal  2001  al  2006, al comune di Pietrelcina un contributo
          integrativo annuo non superiore a lire 3 miliardi.".

      
                             Art. 3-ter.
(Proroga di termine in tema di prova di idoneita' per la qualifica di
                  restauratore di beni culturali).
   ((  1.  All'articolo 182, comma 1-bis, alinea, del codice dei beni
culturali  e  del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004,  n.  42,  le  parole:  "con decreto del Ministro da emanarsi di
concerto  con  il  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca,  entro  il  30 ottobre 2006" sono sostituite dalle seguenti:
"con  decreto  del  Ministro  da  emanare  di concerto con i Ministri
dell'istruzione  e  dell'universita'  e  della  ricerca,  entro il 31
dicembre 2007". ))
   art=3;

      
                     Riferimenti normativi:
             - Si riporta il testo del comma 1-bis, dell'articolo 182
          del  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei
          beni  culturali  e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
          della  legge  6 luglio 2002, n. 137), come modificato dalla
          presente legge:
             "Art. 182. (Disposizioni transitorie).(Omissis)
             1-bis.   Puo'   altresi'   acquisire   la  qualifica  di
          restauratore   di   beni  culturali,  ai  medesimi  effetti
          indicati  all'articolo  29, comma 9-bis, previo superamento
          di  una  prova  di  idoneita'  con valore di esame di stato
          abilitante,  secondo  modalita'  stabilite  con decreto del
          Ministro   da   emanare   di   concerto   con   i  Ministri
          dell'istruzione  e  dell'universita' e della ricerca, entro
          il 31 dicembre 2007:
             a) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto
          del  Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un
          periodo  almeno  pari a quattro anni, attivita' di restauro
          dei  beni  suddetti,  direttamente  e  in  proprio,  ovvero
          direttamente  e  in  rapporto  di  lavoro  dipendente  o di
          collaborazione     coordinata     e     continuativa    con
          responsabilita'     diretta    nella    gestione    tecnica
          dell'intervento,   con   regolare   esecuzione  certificata
          dall'autorita'  preposta  alla  tutela  dei  beni  o  dagli
          istituti  di  cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20
          ottobre 1998, n. 368;
             b)  colui  che abbia conseguito o consegua un diploma in
          restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento
          almeno  triennale,  purche'  risulti  iscritto  ai relativi
          corsi prima della data del 1° maggio 2004;
             c)  colui  che  abbia  conseguito  o consegua un diploma
          presso una scuola di restauro statale o regionale di durata
          non  inferiore  a  due  anni,  purche'  risulti iscritto ai
          relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004;
             d) colui che consegua un diploma di laurea specialistica
          in     conservazione     e    restauro    del    patrimonio
          storico-artistico,  purche'  risulti  iscritto  ai relativi
          corsi prima della data del 1° maggio 2004.
             (Omissis)".

      
                           Art. 3-quater.
(Agevolazioni  fiscali a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi
alluvionali  del  novembre  1994  e dagli eventi sismici del dicembre
                               1990).
   ((  1.  Per  i  contributi previdenziali, i premi assicurativi e i
tributi  riguardanti  le imprese, relativi all'alluvione del Piemonte
del   1994,   il  termine  di  presentazione  delle  domande  di  cui
all'articolo  4,  comma  90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e'
differito  al  31  luglio  2007.  La presente disposizione si applica
entro  il  limite  di  spesa  di  1.500.000  euro  annui  a decorrere
dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2007-2009,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2007,  allo  scopo
parzialmente utilizzando, quanto a 1.500.000 euro per l'anno 2007 e a
1.500.000  euro  annui  a  decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento
relativo  al medesimo Ministero e, quanto a 1.500.000 euro per l'anno
2008,  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  del  lavoro e della
previdenza sociale. ))
   ((  2.  I  termini di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27
dicembre  2002, n. 289, sono differiti al 31 dicembre 2007 al fine di
consentire  ai  soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990,
che  ha  interessato  le  province  di  Catania,  Ragusa  e Siracusa,
individuati  ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per
il  coordinamento  della  protezione  civile  del  21  dicembre 1990,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  299 del 24 dicembre 1990,
destinatari  dei  provvedimenti  agevolativi in materia di versamento
delle  somme  dovute  a  titolo  di  tributi,  di definire in maniera
automatica la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992.
La  definizione  si  perfeziona  versando, entro il 31 dicembre 2007,
l'intero  ammontare  dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale,
al  netto  dei  versamenti  gia'  eseguiti  a  titolo  di capitale ed
interessi, diminuito al 30 per cento. ))
   art=3;

      
                     Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il  testo  del comma 90, dell'articolo 4
          della  legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante Disposizioni
          per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
          Stato (legge finanziaria 2004)":
             "Art. 4. (Finanziamento agli investimenti).(Omissis)
             90.  Le  disposizioni  di  cui all'articolo 9, comma 17,
          della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289, si applicano ai
          soggetti  colpiti  dagli  eventi  alluvionali  del novembre
          1994,  destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia
          di  versamento  delle  somme  dovute  a  titolo di tributi,
          contributi   e   premi  di  cui  ai  commi  2,  3  e  7-bis
          dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995,
          n.  22,  che  possono  regolarizzare  la  propria posizione
          relativa  agli  anni  1995, 1996 e 1997, entro il 31 luglio
          2004, ovvero secondo le modalita' di rateizzazione previste
          dal  citato comma 17 dell'articolo 9 della legge n. 289 del
          2002.  La  presente disposizione si applica entro il limite
          di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2004.
             (Omissis)".
             -  Si  riporta  il  testo  del comma 17, dell'articolo 9
          della  legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante Disposizioni
          per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
          Stato (legge finanziaria 2003)":
             "Art.   9.   (Definizione   automatica   per   gli  anni
          pregressi).(Omissis)
             17.  I  soggetti  colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre
          1990,  che  ha interessato le province di Catania, Ragusa e
          Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'O.M. 21
          dicembre  1990  del  Ministro  per  il  coordinamento della
          protezione  civile,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
          299  del  24  dicembre  1990, destinatari dei provvedimenti
          agevolativi  in  materia di versamento delle somme dovute a
          titolo di tributi e contributi, possono definire in maniera
          automatica  la  propria  posizione relativa agli anni 1990,
          1991  e  1992. La definizione si perfeziona versando, entro
          il  16  aprile  2003, l'intero ammontare dovuto per ciascun
          tributo  a titolo di capitale, al netto dei versamenti gia'
          eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10
          per  cento;  il  perfezionamento della definizione comporta
          gli  effetti  di  cui  al  comma 10. Qualora gli importi da
          versare   complessivamente  ai  sensi  del  presente  comma
          eccedano  la  somma  di  5.000  euro, gli importi eccedenti
          possono essere versati in un massimo di otto rate semest
             rali   con   l'applicazione  degli  interessi  legali  a
          decorrere  dal  17  aprile  2003. L'omesso versamento delle
          predette  eccedenze entro le scadenze delle rate semestrali
          non  determina  l'inefficacia della definizione automatica;
          per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le
          disposizioni  dell'articolo  14  del decreto del Presidente
          della  Repubblica  29  settembre 1973, n. 602, e successive
          modificazioni,   e   sono   altresi'  dovuti  una  sanzione
          amministrativa  pari  al  30  per  cento  delle  somme  non
          versate,  ridotta alla meta' in caso di versamento eseguito
          entro  i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e
          gli interessi legali.
             (Omissis)".

      
                          Art. 3-quinquies.
(Riapertura  dei  termini  per  agevolazioni  finanziarie a favore di
      soggetti ubicati in zone colpite da calamita' naturali).
   ((  1.  I  termini  per accedere ai finanziamenti agevolati di cui
agli  articoli  2  e  3  del  decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e
successive  modificazioni,  previsti  dall'articolo  4-quinquies  del
decreto-legge  19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  16  luglio  1997,  n.  228,  e alle agevolazioni di cui
all'articolo   1-bis   del  decreto-legge  3  agosto  2004,  n.  220,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, e
successive  modificazioni,  anche  a  favore  dei  soggetti che hanno
cessato l'attivita' anteriormente alla data del 19 ottobre 2004, sono
ulteriormente  prorogati  fino  ad  esaurimento  delle disponibilita'
finanziarie assegnate. ))
   ((  2.  Le  disposizioni di cui all'articolo 4-quinquies, comma 1,
decreto-legge  19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, si applicano altresi' alle aree a
rischio  di  esondazione  soggette  a  vincolo  derivante da delibere
regionali. ))
   ((  3.  Si  intendono  inclusi  tra  i  soggetti di cui al comma 5
dell'articolo   1-bis  del  decreto-legge  3  agosto  2004,  n.  220,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, e
successive  modificazioni,  anche  i  titolari  delle  imprese aventi
insediamenti ricompresi nelle fasce fluviali soggette a vincolo. ))
   ((  4. All'attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni
del  presente  articolo si provvede nell'ambito delle residue risorse
disponibili  di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre
1994,  n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio
1995  n.  35,  e  successive  modificazioni,  ivi  compresi gli oneri
necessari all'attivita' istruttoria da parte di MCC spa. ))
   art=3;

      
                     Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli  2  e  3  del
          decreto-legge  19  dicembre  1994,  n. 691, convertito, con
          modificazioni,  dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 (Misure
          urgenti  per  la ricostruzione e la ripresa delle attivita'
          produttive  nelle zone colpite dalle eccezionali avversita'
          atmosferiche  e dagli eventi alluvionali nella prima decade
          del mese di novembre 1994) e successive modificazioni:
             "Art.  2.  -  1.  Il  Fondo  per il concorso statale nel
          pagamento degli interessi, istituito presso il Mediocredito
          centrale S.p.a. ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge
          18  novembre  1966, n. 976 , convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  23  dicembre  1966,  n. 1142, e' incrementato
          della  somma  di lire 234 miliardi per l'anno 1995, di lire
          207 miliardi per l'anno 1996 e di lire 117 miliardi annui a
          decorrere dall'anno 1997.
             2.  Le  disponibilita'  del Fondo di cui al comma 1 sono
          destinate  alla corresponsione di contributi agli interessi
          sui   finanziamenti  concessi  dalle  banche  alle  imprese
          industriali,  commerciali  e  di  servizi,  comprese quelle
          turistiche  e alberghiere, aventi sede nelle regioni di cui
          all'articolo 1, comma 1, dichiarate danneggiate per effetto
          delle  eccezionali  avversita'  atmosferiche e degli eventi
          alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.
             3.  I  finanziamenti  di  cui  al  comma 2 devono essere
          destinati al ripristino anche migliorativo degli impianti e
          delle  strutture  aziendali,  purche'  entro  il limite del
          valore dei beni danneggiati, nonche' alla ricostituzione di
          scorte da impiegare anche in attivita' differenti da quella
          esercitata  alla  data  del  4  novembre 1994. La durata di
          detti   finanziamenti   non   puo'   superare  dieci  anni,
          comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di due
          anni  e di un periodo massimo di rimborso di otto anni. Nel
          caso di finanziamento di sole scorte la durata dello stesso
          non  puo'  superare  i  sei anni, comprensivi di un periodo
          massimo  di  preammortamento  di  un  anno  e di un periodo
          massimo  di  rimborso  di cinque anni. I finanziamenti sono
          concessi  in misura non superiore al 95 per cento del primo
          miliardo  di spesa, in misura non superiore al 75 per cento
          della  spesa  eccedente fino a tre miliardi e in misura non
          superiore al 50 per cento dell'ulteriore eccedenza.
             4.   Il   tasso   d'interesse  a  carico  delle  imprese
          beneficiarie  dei finanziamenti di cui al presente articolo
          e'  pari  al  3  per  cento  nominale  annuo  posticipato a
          decorrere  dall'inizio  del  periodo  di  ammortamento  del
          finanziamento.
             4-bis.
             5.  Al  fine di consentire alle imprese di corrispondere
          il  tasso  di  interesse  agevolato  di  cui al comma 4, il
          Mediocredito  centrale  S.p.a.  corrisponde,  a  valere sul
          Fondo  di cui al comma 1, un contributo agli interessi pari
          alla differenza tra il tasso fisso nominale annuo applicato
          dalle banche, comunque non superiore al campione dei titoli
          pubblici  soggetti  ad imposta del mese precedente a quello
          di  stipula del contratto di finanziamento risultante dalla
          rilevazione  della  Banca  d'Italia, maggiorato di un punto
          percentuale, e il suddetto tasso agevolato del 3 per cento.
          Nel periodo di preammortamento l'onere per interessi rimane
          interamente a carico del Fondo di cui al comma 1.
             6.  Il  Fondo  centrale  di garanzia istituito presso il
          Mediocredito  centrale S.p.a. ai sensi dell'articolo 28 del
          D.L.   18   novembre   1966,   n.  976  ,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  L.  23  dicembre  1966,  n. 1142, e'
          incrementato  della  somma di lire 30 miliardi per ciascuno
          degli  anni  1997  e  1998 e di lire 40 miliardi per l'anno
          1999.
             7.  Le  disponibilita'  del Fondo di cui al comma 6 sono
          destinate alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata
          restituzione  del  capitale  e dalla mancata corresponsione
          dei  relativi  interessi ed altri accessori, oneri e spese,
          connessi  o dipendenti dai finanziamenti di cui al presente
          articolo.  La garanzia del Fondo ha natura sostitutiva e la
          misura  del relativo intervento e' fissata al 100 per cento
          della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto.
             8.   A   valere   sulle   somme  predette,  puo'  essere
          corrisposto,  previo  avvio  delle  procedure  di  recupero
          ritenute   utili  d'intesa  con  il  Mediocredito  centrale
          S.p.a.,  un acconto, nei limiti di garanzia attivabili, non
          superiore al 50 per cento dell'insolvenza, salvo conguaglio
          in sede di definitiva determinazione della perdita.
             8-bis.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  7  e 8 del
          presente  articolo  si  applicano  a  tutti i finanziamenti
          anche  gia'  ammessi  agli interventi del Fondo centrale di
          garanzia di cui al comma 6, previa liberazione di ulteriori
          garanzie,  se  acquisite,  salvo  quanto previsto dall'art.
          2-bis,  comma  2,  del  D.L.  19  dicembre  1994,  n.  691,
          convertito,  con  modificazioni, dalla L. 16 febbraio 1995,
          n.  35.  Qualora  i  finanziamenti  concessi ai sensi degli
          artt.  2 e 3 del D.L. 19 dicembre 1994, n. 691, convertito,
          con  modificazioni, dalla L. 16 febbraio 1995, n. 35, siano
          assistiti  da garanzie rilasciate dai confidi, l'intervento
          del   Fondo   centrale   di   garanzia   resta  subordinato
          all'utilizzo delle predette garanzie.
             9.   Le   condizioni   e  le  modalita'  dell'intervento
          agevolativo    del    Mediocredito    centrale   S.p.a.   e
          dell'Artigiancassa  sui finanziamenti concessi dalle banche
          ai  sensi  del  presente  articolo  e  dell'articolo 3 sono
          stabilite,  ove  non  gia'  disciplinate,  con  decreto del
          Ministro   del   tesoro,   di   concerto  con  il  Ministro
          dell'interno   e   con   il  Ministro  dell'industria,  del
          commercio   e   dell'artigianato.  Per  la  gestione  delle
          agevolazioni   di  cui  ai  suddetti  articoli  si  applica
          l'articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489.".
             "Art.  3.  -  1.  Il fondo per il concorso nel pagamento
          degli  interessi  istituito dall'articolo 37 della legge 25
          luglio  1952,  n. 949 , presso la Cassa per il credito alle
          imprese  artigiane  S.p.a.  - Artigiancassa e' incrementato
          della  somma  di  lire  200  miliardi per l'anno 1995. Tale
          somma e' soggetta a gestione separata.
             2.  Le  disponibilita'  di cui al comma 1 sono destinate
          alla   corresponsione  di  contributi  agli  interessi  sui
          finanziamenti  concessi dalle banche alle imprese artigiane
          aventi  sede  nelle regioni di cui all'articolo 1, comma 1,
          dichiarate   danneggiate   per  effetto  delle  eccezionali
          avversita'  atmosferiche  e  degli eventi alluvionali della
          prima decade del mese di novembre 1994.
             3.  I  finanziamenti  di  cui  al  comma 2 devono essere
          destinati al ripristino anche migliorativo degli impianti e
          delle  strutture  aziendali,  purche'  entro  il limite del
          valore dei beni danneggiati, nonche' alla ricostituzione di
          scorte da impiegare anche in attivita' differenti da quella
          esercitata  alla  data  del  4  novembre 1994. La durata di
          detti   finanziamenti   non   puo'   superare  dieci  anni,
          comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di due
          anni  e  di  un periodo massimo di rimborso di otto anni. I
          finanziamenti sono concessi nella misura massima del 95 per
          cento  per  il  primo  miliardo  di  spesa  e in misura non
          superiore al 75 per cento della spesa eccedente fino a lire
          3 miliardi.
             4.   Il  tasso  di  interesse  a  carico  delle  imprese
          beneficiarie  dei finanziamenti di cui al presente articolo
          e'  pari  al  tre  per  cento  nominale annuo posticipato a
          decorrere  dall'inizio  del  periodo  di  ammortamento  del
          finanziamento.  Nel  periodo di preammortamento l'onere per
          interessi  rimane  interamente a carico del fondo di cui al
          comma 1.
             5. Le somme di cui al comma 1, sono altresi' finalizzate
          a ridurre al 3 per cento annuo il tasso di interesse dovuto
          dalle  predette  imprese  sui finanziamenti accordati dalle
          banche  con  i  prestiti  concessi alle banche stesse dalla
          Cassa  per  il  credito  alle  imprese  artigiane  S.p.a. -
          Artigiancassa  ai  sensi  dell'articolo  41, comma 1, della
          legge 5 ottobre 1991, n. 317.
             6.   Gli  interventi  del  Fondo  centrale  di  garanzia
          istituito  ai  sensi della legge 14 ottobre 1964, n. 1068 ,
          presso  la  Cassa  per  il  credito  alle imprese artigiane
          S.p.a.   -   Artigiancassa  sono  estesi  ai  finanziamenti
          agevolati  alle imprese artigiane ai sensi dei commi 2, 3 e
          5  del  presente  articolo.  Per  gli  interventi del Fondo
          nessun  onere e' posto a carico delle imprese beneficiarie.
          Ai  fini  di cui al presente comma la natura della garanzia
          del  Fondo e' trasformata da sussidiaria a sostitutiva e la
          misura  del relativo intervento e' fissata al 100 per cento
          della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto.
             7.  Avviate  le  procedure  di  riscossione coattiva del
          credito,  le  banche  possono  chiedere  l'intervento della
          garanzia    del    Fondo,   che   assicura   la   copertura
          dell'insolvenza  nella  misura massima del 50 per cento; la
          restante parte della garanzia e' conguagliata alla chiusura
          delle procedure stesse.
             7-bis.  La garanzia di cui al comma 6 e' cumulabile fino
          al  cento  per  cento  con  altre  forme  di  garanzia, ivi
          comprese quelle collettive e consortili.
             7-ter.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  6  e 7 del
          presente  articolo  si  applicano  a  tutti i finanziamenti
          anche  gia'  ammessi  agli interventi del Fondo centrale di
          garanzia,  di  cui al citato comma 6, previa liberazione di
          ulteriori  garanzie,  se  acquisite, salvo quanto precisato
          dall'art.  2  bis,  comma  2, del D.L. 19 dicembre 1994, n.
          691,  convertito,  con  modificazioni, dalla L. 16 febbraio
          1995,  n.  35.  Qualora  i  finanziamenti concessi ai sensi
          degli  artt.  2  e  3  del  D.L.  19 dicembre 1994, n. 691,
          convertito,  con  modificazioni, dalla L. 16 febbraio 1995,
          n.  35, siano assistiti da garanzie rilasciate dai confidi,
          l'intervento   del   Fondo   centrale   di  garanzia  resta
          subordinato all'utilizzo delle predette garanzie.".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo 4-quinquies del
          decreto-legge  19  maggio  1997,  n.  130,  convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge   16  luglio  1997,  n.  228
          (Disposizioni  urgenti  per  prevenire  e  fronteggiare gli
          incendi   boschivi   sul   territorio   nazionale,  nonche'
          interventi  in  materia  di  protezione  civile, ambiente e
          agricoltura):
             "Art.   4-quinquies.   (Rilocalizzazione   di  attivita'
          produttive collocate in aree a rischio di esondazione).1. I
          titolari  di imprese industriali, artigianali, commerciali,
          di    servizi,   turistico-alberghiere   con   insediamenti
          ricompresi   nelle   fasce   fluviali  soggette  a  vincolo
          derivante    dalle    delibere    adottate   dal   comitato
          istituzionale  delle  autorita'  di  bacino del fiume Po ai
          sensi degli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n.
          183  , e dell'articolo 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993,
          n.  398  ,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 4
          dicembre  1993,  n. 493, possono, entro due anni dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente  decreto,  accedere ai crediti agevolati destinati
          alle   attivita'   produttive   danneggiate   dagli  eventi
          alluvionali  che  hanno colpito l'Italia settentrionale nel
          novembre 1994, di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge
          19  dicembre  1994, n. 691 , convertito, con modificazioni,
          dalla   legge   16  febbraio  1995,  n.  35,  e  successive
          modificazioni, allo scopo di rilocalizzare in condizioni di
          sicurezza  la  propria  attivita'  al di fuori delle citate
          fasce  fluviali,  nell'ambito  del  territorio del medesimo
          comune  o  di  altri  comuni  distanti  non  piu' di trenta
          chilometri,  nel  limite delle risorse residue assegnate al
          Mediocredito  centrale  S.p.a.  e alla Cassa per il credito
          alle  imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa ai sensi dei
          citati  articoli  2 e 3 del decreto-legge n. 691 del 1994 ,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995.
             2.   I   finanziamenti   ricomprendono   gli   oneri  di
          acquisizione   di   aree  idonee,  di  realizzazione  degli
          insediamenti  e di trasferimento delle attrezzature e degli
          impianti  produttivi,  nonche'  delle abitazioni funzionali
          all'impresa   stessa   nel   limite  della  pari  capacita'
          produttiva  nonche'  di  demolizione  e di ripristino delle
          aree  dismesse. Tali finanziamenti sono concessi fino al 95
          per  cento  per  spesa  prevista  non  superiore a lire due
          miliardi,  fino  al  75  per  cento  per spesa prevista non
          superiore  a lire dieci miliardi e fino al 50 per cento per
          spesa prevista superiore a lire dieci miliardi.
             3.  I  finanziamenti  di  cui  al presente articolo sono
          concessi anche alle imprese che contestualmente ampliano la
          propria   capacita'  produttiva  o  attuano  interventi  di
          innovazione  tecnologica, fermi restando i relativi oneri a
          carico dell'impresa medesima.
             4.  I  titolari  di  imprese  industriali,  commerciali,
          artigianali  e  di  servizi  di cui al comma 1, che abbiano
          fruito  dei finanziamenti previsti dal decreto-legge n. 691
          del 1994 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35
          del 1995, e successive modificazioni, in quanto danneggiate
          dagli   eventi   alluvionali  del  novembre  1994,  possono
          accedere   ai  finanziamenti  di  cui  al  comma  1  ed  il
          precedente  finanziamento viene contestualmente estinto con
          oneri  a  carico delle disponibilita' finanziarie di cui al
          medesimo comma 1.
             4-bis.   Fermi  restando  gli  stanziamenti  di  cui  al
          decreto-legge  19  dicembre  1994,  n. 691, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  16  febbraio  1995,  n. 35, e
          successive modificazioni, l'estinzione del finanziamento ai
          sensi  del  comma  4  e' da considerare contributo in conto
          capitale   e,   pertanto,   ai  sensi  di  quanto  disposto
          dall'articolo  6,  comma 16-quinquies, del decreto-legge 24
          novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  21  gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni,
          non  concorre  alla  formazione  del  reddito d'impresa del
          soggetto che ha fruito della predetta estinzione.
             5.   Le   condizioni   e  le  modalita'  dell'intervento
          agevolativo  del Mediocredito centrale S.p.a. e della Cassa
          per   il   credito   alle   imprese   artigiane   S.p.a.  -
          Artigiancassa  sui  finanziamenti  concessi dalle banche ai
          sensi  del  presente  articolo sono stabilite, ove non gia'
          disciplinate,  con  decreto  del  Ministro  del  tesoro, di
          concerto  con  il  Ministro  dei  lavori  pubblici,  con il
          Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
          con   il  Ministro  delegato  per  il  coordinamento  della
          protezione  civile.  Per  la gestione delle agevolazioni si
          applica l'articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489.
             6. I limiti e le condizioni di cui all'articolo 3, comma
          214,  della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , e all'articolo
          8  del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 , convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio 1997, n. 30,
          riguardanti  i pagamenti ed i prelevamenti sui conti aperti
          presso  la Tesoreria dello Stato, non si applicano ai fondi
          pubblici  assegnati  alla Cassa per il credito alle imprese
          artigiane   S.p.a.   -  Artigiancassa  ed  al  Medioc