TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE
28 dicembre 2006,
n.300
Testo del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 (in Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 300 del 28 dicembre 2006), coordinato
con la legge di conversione 26 febbraio 2007, n. 17 (in questo stesso
supplemento ordinario alla pag. 5), recante «Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione
legislativa e disposizioni diverse».
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con DPR 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni (( .. ))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400:
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1.
(Proroga di termini in materia di personale, professioni e lavoro).
(( 1. Gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004,
n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.
143, gia' prorogati al 31 dicembre 2006 dall'articolo 8 del
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, sono
ulteriormente differiti al 31 dicembre 2007. ))
2. Per garantire la continuita' assistenziale e fronteggiare
l'emergenza nel settore infermieristico e tecnico, il termine
previsto dall'articolo 6-quinquies del decreto-legge 30 dicembre
2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo
2005, n. 26, e' prorogato al 31 maggio 2007, in attesa della
definizione di tali prestazioni e nel rispetto delle disposizioni
recate in materia di contenimento delle spese di personale degli enti
del Servizio sanitario nazionale dai provvedimenti di finanza
pubblica.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 28, comma 1, del
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, sono prorogate al
30 aprile 2007 (( limitatamente all'assunzione di personale del
Ministero degli affari esteri. ))
4. La graduatoria del concorso pubblico a centottantaquattro posti
di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 6 marzo
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 24
del 27 marzo 1998, e la graduatoria del concorso per titolo a
centosettantatre posti di vigile del fuoco, indetto con decreto
direttoriale in data 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4a serie speciale - n. 92 del 20 novembre 2001, sono
prorogate fino al 31 dicembre 2007.
(( 4-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3-quinquies
del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, limitatamente
agli scrutini per la promozione a dirigente superiore, le
disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 57 del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si applicano alle promozioni da
conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2010. ))
5. In attesa del riordino del Consiglio nazionale delle ricerche
(CNR), i direttori degli istituti del predetto Ente, di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127,
restano in carica fino al 30 giugno 2007; sono sospese, fino a tale
data, le procedure concorsuali destinate al rinnovo dei predetti
incarichi.
6. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 9 maggio 2003,
n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n.
170, le parole: "anno 2006" sono sostituite dalle seguenti: "anno
2009".
(( 6-bis. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui all'articolo 16,
comma 3, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e' differito al 31
dicembre 2007 senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e
nel rispetto dei vincoli previsti dalla legislazione vigente in
materia di trattamento economico del personale in mobilita'. ))
(( 6-ter. Nel rispetto dei vincoli previsti dalla legislazione
vigente in materia di assunzioni nel pubblico impiego, il termine
previsto dall'articolo 16, comma 3, della legge 28 novembre 2005, n.
246, e' prorogato al 31 dicembre 2012 per il personale gia' alle
dipendenze dell'ente CONI, alla data del 7 luglio 2002, transitato
alle dipendenze della CONI Servizi spa, ai sensi del decreto-legge 8
luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 2002, n. 178, attualmente distaccato in servizio presso le
Federazioni sportive nazionali, che successivamente al passaggio alle
dipendenze delle Federazioni risultasse in esubero a seguito di
ristrutturazione aziendale ovvero fosse interessato da procedure di
mobilita' ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, ferma restando
per tale personale la possibilita' di ripristino del rapporto di
lavoro con CONI Servizi spa, sulla base di specifiche pattuizioni o
norme contrattuali. ))
(( 6-quater. Sono prorogati fino al 31 dicembre 2007 i comandi del
personale appartenente all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
spa. ))
(( 6-quinquies. In relazione a quanto disposto dal comma 6-quater
e' autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2007. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli interventi
strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
(( 6-sexies. All'articolo 1, comma 619, primo periodo, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: "In attesa dell'emanazione"
fino a: "comma 618" sono sostituite dalle seguenti: "Il regolamento
di cui al comma 618 e' emanato entro il 31 dicembre 2007. In attesa
della sua emanazione" e dopo le parole: "candidati del citato
concorso, compresi" sono inserite le seguenti: ", successivamente
alla nomina dei candidati ammessi pleno jure,". ))
(( 6-septies. Fino al 31 dicembre 2011, nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili al personale appartenente al Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, collocato in posizione di comando o fuori ruolo
presso gli organi costituzionali, presso gli uffici di cui
all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, nonche' presso gli uffici della
Presidenza del Consiglio dei ministri, continua ad applicarsi la
disposizione di cui all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
modificazioni. Al medesimo personale, e fino alla predetta data, non
si applicano, altresi', il limite di cui all'ultimo periodo del comma
1 dell'articolo 133 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
e la disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo 133. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 giugno 2004, n. 143 (Disposizioni urgenti per
assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005,
nonche' in materia di esami di Stato e di Universita):
"Art. 5. (Spese di personale docente e non docente
universitario). - 1. In attesa di una riforma organica del
sistema di programmazione, valutazione e finanziamento
delle universita', per l'anno 2004, ai fini della
valutazione del limite previsto dall'articolo 51, comma 4,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, non si tiene conto,
salvo che ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma
53, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
dei costi derivanti dagli incrementi per il personale
docente e ricercatore delle universita' previsti
dall'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali
di lavoro del personale tecnico ed amministrativo a
decorrere dall'anno 2002.
2. Per l'anno 2004, le spese per il personale
universitario, docente e non docente che presta attivita'
in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale
sono ricomprese per due terzi tra le spese fisse
obbligatorie previste dall'articolo 51, comma 4, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. Dall'attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.".
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto-legge
30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51 (Definizione e proroga
di termini, nonche' conseguenti disposizioni urgenti):
"Art. 8. (Personale docente e non docente
universitario). - 1. Gli effetti dell'articolo 5 del
decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, gia'
prorogati al 31 dicembre 2005 dall'articolo 10 del
decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, sono
ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2006.".
- Si riporta il testo dell'articolo 6-quinquies del
decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito con
modificazioni dalla legge 1° marzo 2005, n. 26 (Proroga
termini):
" Art. 6-quinquies (Prestazioni aggiuntive programmabili
da parte degli infermieri e dei tecnici sanitari di
radiologia medica). - 1. Per garantire la continuita'
assistenziale e fronteggiare l'emergenza nel settore
infermieristico, le disposizioni previste dall'articolo 1,
commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 12
novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 gennaio 2002, n. 1, si applicano fino al 31
dicembre 2006, nel rispetto delle disposizioni recate in
materia di assunzioni dai provvedimenti di finanza
pubblica. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 28, comma 1, del
citato decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006 n. 51:
"Art. 28. (Personale del Ministero degli affari esteri).
- 1. Per assicurare il rispetto degli obblighi derivanti da
impegni internazionali, le disposizioni di cui all'articolo
1, commi 1 e 10, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2005, sono prorogate al
31 dicembre 2006.".
- Si riporta il testo dell'articolo 3-quinquies del
decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257
(Disposizioni urgenti in materia di personale del Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
(CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di
agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali
nonche' di personale di pubbliche amministrazioni, di
differimento di termini, di gestione commissariale della
associazione italiana della Croce Rossa e di disciplina
tributaria concernente taluni fondi immobiliari):
"Art. 3 -quinquies. (Proroga di termine in materia di
aggiornamento professionale). - 1. Il termine di cui
all'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 334, e' prorogato al 31 dicembre 2007.".
- Si riporta il testo dell'articolo 57, del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del
personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a
norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000,
n. 78):
-
"Art. 57. (Aggiornamento professionale). - 1. Al fine di
assicurare periodici percorsi formativi per il personale
appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti della
Polizia di Stato, il dipartimento della pubblica sicurezza,
oltre ai corsi per la formazione iniziale, per quella
specialistica e di aggiornamento professionale, organizza i
seguenti corsi collegati alla progressione in carriera:
a) corso di aggiornamento per gli appartenenti ai ruoli
direttivi;
b) corso di aggiornamento per i primi dirigenti.
2. Con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, da emanare entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono stabiliti la durata, i
contenuti, le modalita' di svolgimento, nonche' i criteri
per la individuazione dei frequentatori dei corsi di cui al
comma 1 che possono essere anche effettuati, attraverso
apposite convenzioni, presso strutture formative pubbliche
o private.
3. La frequenza con profitto dei corsi di cui al comma
1, lettere a) e b), costituisce requisito necessario,
rispettivamente, per gli scrutini per la promozione alla
qualifica di vice questore aggiunto del ruolo direttivo
speciale, l'ammissione al corso di formazione per l'accesso
alla qualifica di primo dirigente e la promozione a
dirigente superiore.
4. Ai medesimi fini e ferma restando la vigente
disciplina relativa ai corsi di alta formazione tenuti
dalla Scuola di perfezionamento per le forze di polizia, e'
equiparata la frequenza con profitto di corsi organizzati
dalla citata Scuola per il personale direttivo e dirigente
che espleta funzioni di polizia.
5. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano alle
promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31
dicembre 2005.".
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto
legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante Riordino del
Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.)":
"Art. 14 (Istituti). - 1. Gli istituti sono le unita'
organizzative presso le quali si svolgono le attivita' di
ricerca dell'ente, afferenti ai dipartimenti. Le modalita'
di costituzione degli istituti e la loro afferenza ai
dipartimenti, la loro dislocazione sul territorio e la loro
articolazione organizzativa sono definiti dal regolamento
di organizzazione e funzionamento dell'ente.
2. Gli istituti realizzano i programmi ed i progetti di
ricerca loro affidati come previsto dall'articolo 12,
interagendo con il sistema produttivo, con le universita' e
le altre istituzioni di ricerca e con gli enti locali. Essi
hanno autonomia scientifica, nonche' autonomia finanziaria
e gestionale nei limiti definiti dal regolamento di
amministrazione, contabilita' e finanza dell'ente.
3. Gli istituti:
a) propongono al dipartimento cui afferiscono il piano
triennale e i relativi aggiornamenti annuali nelle materie
di competenza, indicando le risorse, comprese quelle
acquisibili autonomamente, necessarie per realizzarli;
b) gestiscono i programmi e progetti di ricerca loro
affidati come previsto dall'articolo 12, comma 2, lettera
b), nei limiti delle risorse loro assegnate ovvero
acquisite autonomamente, intrattenendo le relative
relazioni anche a livello internazionale;
c) elaborano una relazione annuale sui risultati
dell'attivita' svolta da trasmettere al dipartimento cui
afferiscono.
4. Gli istituti possono altresi' partecipare a progetti
di ricerca coordinati da dipartimenti diversi da quello di
afferenza.
5. Il direttore dell'istituto e' responsabile
dell'attivita' dell'istituto stesso. E' nominato dal
consiglio di amministrazione dell'ente tra persone di alta
qualificazione ed esperienza scientifica e manageriale
sulla base di procedure selettive definite dal regolamento
di organizzazione e funzionamento. I direttori degli
istituti, il cui incarico e' a tempo pieno, durano in
carica cinque anni e possono essere confermati una sola
volta.".
- Si riporta il testo del comma 1-bis dell'articolo 3
del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170
(Disposizioni urenti per le universita' e gli enti di
ricerca nonche' in materia di abilitazione all'esercizio di
attivita' professionali), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 3 (Esami di Stato per l'abilitazione alla
professione di farmacista e per l'accesso alla sezione B
dell'albo professionale degli psicologi e altre norme in
materia di abilitazione professionale).- 1 (Omissis)
1-bis. I possessori dei titoli conseguiti secondo
l'ordinamento previgente alla riforma di cui al D.M. 3
novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, e ai relativi decreti
attuativi, fino alle sessioni di esame di Stato di
abilitazione professionale dell'anno 2009, svolgono le
prove degli esami di Stato per le professioni di dottore
agronomo e dottore forestale, architetto, assistente
sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e
psicologo secondo l'ordinamento previgente al decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 16, della legge 28
novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto
normativo per l'anno 2005):
"Art. 16. (Disposizioni per il potenziamento dei servizi
alle imprese da parte delle pubbliche amministrazioni
mediante razionalizzazione delle procedure di mobilita). -
1. Al fine di rafforzare i servizi alle imprese da parte
delle pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo
ai servizi di informazione e di semplificazione, nel
rispetto del contenimento dei costi, all'articolo 30 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: "passaggio diretto" sono
sostituite dalle seguenti: "cessione del contratto di
lavoro";
b) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o
le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere
l'applicazione del principio del previo esperimento di
mobilita' rispetto al reclutamento di nuovo personale";
c) dopo il comma 2-quater, e' aggiunto il seguente:
"2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito
dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di
destinazione, al dipendente trasferito per mobilita' si
applica esclusivamente il trattamento giuridico ed
economico, compreso quello accessorio, previsto nei
contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa
amministrazione".
2. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentite le confederazioni rappresentative, sono definite le
modalita' attuative degli articoli 34 e 34-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, relativamente al personale dipendente dalle
amministrazioni dello Stato, dagli enti pubblici non
economici nazionali, ivi comprese le agenzie, e dalle
universita'.
3. Per il personale alle dipendenze dell'ente CONI alla
data del 7 luglio 2002, in fase di prima attuazione
dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,
n. 178, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2006, si
applica l'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni.
4. Il comma 48 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, si interpreta nel senso che i segretari
comunali e provinciali appartenenti alle fasce
professionali A e B possono essere collocati in posizioni
professionali equivalenti alla ex IX qualifica funzionale
del comparto Ministeri, previa espressa manifestazione di
volonta' in tale senso, con spettanza del trattamento
economico corrispondente.".
- Il testo del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n.
178 (Interventi urgenti in materia tributaria, di
privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e
per il sostegno dell'economia anche nelle aree
svantaggiate) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10
agosto 2002, n. 187, S.O.
- Il testo della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in
materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di
disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita'
europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in
materia di mercato del lavoro) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 luglio 1991, n. 175, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 (Disposizioni urgenti
in materia fiscale e di finanza pubblica):
"Art. 10. (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti ulteriori modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: "20 dicembre 2004" e "30
dicembre 2004", indicate dopo le parole: "seconda rata" e:
"terza rata", sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: "31 maggio 2005" e "30 settembre 2005";
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: "30
giugno 2005", inserite dopo le parole: "deve essere
integrata entro il", sono sostituite dalle seguenti: "31
ottobre 2005";
c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: "30 giugno
2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2005".
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente,
della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli
oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, non
abbiano dettato una diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del decreto-legge
12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive
modificazioni, e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate
per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre
disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi
di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla
riduzione della pressione fiscale, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e'
istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali di
politica economica", alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.".
- Si riporta il testo del comma 619, dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007)", come modificato dalla
presente legge:
"Art. 1. (Omissis)
619. Il regolamento di cui al comma 618 e' emanato entro
il 31 dicembre 2007. In attesa della sua emanazione si
procede alla nomina sui posti previsti dal bando di
concorso ordinario a dirigente scolastico indetto con
decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 22 novembre 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale -
n. 94 del 26 novembre 2004, e, ove non sufficienti, sui
posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici
2007/2008 e 2008/2009, dei candidati del citato concorso,
compresi, successivamente alla nomina dei candidati ammessi
pleno jure su i candidati in possesso dei prescritti
requisiti ammessi con riserva a seguito di provvedimento
cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa, che
abbiano superato le prove di esame propedeutiche alla fase
della formazione con la produzione da parte degli stessi di
una relazione finale e il rilascio di un attestato positivo
da parte del direttore del corso, senza effettuazione
dell'esame final
e previsto dal bando medesimo. Si procede, altresi', sui
posti vacanti e disponibili a livello regionale relativi al
medesimo periodo, alla nomina degli altri candidati che
abbiano superato le prove di esame propedeutiche al corso
di formazione del predetto concorso ma non vi abbiano
partecipato perche' non utilmente collocati nelle relative
graduatorie; questi ultimi devono partecipare con esito
positivo ad un apposito corso intensivo di formazione,
indetto dall'amministrazione con le medesime modalita' di
cui sopra, che si conclude nell'anno scolastico 2006/2007;
le nomine di cui al presente comma, fermo restando il
regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui
all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, sono conferite secondo l'ordine della graduatoria
di merito.
(Omissis)".
- Si riporta il testo del comma 2, dell'articolo 14 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
"Art. 14. (Indirizzo politico-amministrativo). -
(Omissis)
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione,
aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con
l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati,
nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
comando; collaboratori assunti con contratti a tempo
determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
esperti e consulenti per particolari professionalita' e
specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte
le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi
anche di livello dirigenziale e le consulenze e i
contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli
uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente
ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del
nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la
disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si
provvede al riordino delle segretarie particolari dei
Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato
dall'autorita' di governo competente, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, e' determinato, in attuazione dell'articolo 12,
comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza
aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una
specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle
responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di
disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
Tale trattamento, consiste in un unico emolumento, e'
sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per
la produttivita' collettiva e per la qualita' della
prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore
del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le
norme del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e
successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra
norma riguardante la costituzione e la disciplina dei
gabinetti dei Ministri e delle segretarie particolari dei
Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
(Omissis)".
- Si riporta il testo dell'articolo 57 del testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con il Decreto del Presidente
della repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive
modificazioni:
"Art. 57. (Trattamento del personale comandato e carico
della spesa). - L'impiegato in posizione di comando e'
ammesso agli esami, ai concorsi ed agli scrutini di
promozione nonche' ai concorsi per il passaggio alla
qualifica intermedia della carriera superiore in base alle
normali disposizioni.
La spesa per il personale comandato presso altra
amministrazione statale resta a carico dell'amministrazione
di appartenenza.
Alla spesa del personale comandato presso enti pubblici
provvede direttamente ed a proprio carico l'ente presso cui
detto personale va a prestare servizio. L'ente e',
altresi', tenuto a versare all'amministrazione statale cui
il personale stesso appartiene l'importo dei contributi e
delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla
legge.
Il periodo di tempo trascorso nella posizione di comando
e' computato agli effetti del trattamento di quiescenza e
di previdenza.
Alle promozioni di tutto il personale comandato, nonche'
agli aumenti periodici, provvede l'amministrazione cui
l'impiegato appartiene organicamente.".
- Si riporta il testo dell'articolo 133 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma
dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252):
"Art. 133. (Comando e collocamento fuori ruolo). - 1. Il
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, incluso
quello di livello dirigenziale, puo' essere collocato in
posizione di comando o fuori ruolo presso gli organi
costituzionali, le altre amministrazioni dello Stato o gli
enti pubblici, in relazione anche ad esigenze di
coordinamento con i compiti istituzionali del Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile. Possono essere collocati in posizione di comando o
fuori ruolo non piu' di cinque unita' di personale di
livello dirigenziale contemporaneamente.
2. La posizione di comando cessa al termine fissato e
non puo' avere durata superiore a dodici mesi rinnovabili
una sola volta. Tale durata e' raddoppiata per il personale
di livello dirigenziale.
3. Il trattamento economico e ogni altro onere
finanziario relativi al personale collocato in posizione di
comando o fuori ruolo sono a carico dell'amministrazione di
destinazione.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, ivi
incluso il comando e il collocamento fuori ruolo del
personale delle pubbliche amministrazioni presso il
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile e le strutture periferiche del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, si applicano, in quanto
compatibili, gli articoli 56, 57, 58 e 59 del testo unico,
nonche' le relative disposizioni di attuazione.".
Art. 2.
(Disposizioni in materia di agricoltura e di pesca).
(( 1. All'articolo 96, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, le parole: "30 giugno 2006" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2007". ))
2. All'articolo 3 del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n.
306, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
(( "2-bis. Gli operatori iscritti nella banca dati di cui
all'articolo 2, comma 1, possono presentare entro il 31 dicembre 2007
le istanze di aggiornamento relative alla propria attivita',
conseguenti a variazioni intervenute prima della data di entrata in
vigore della presente disposizione". ))
3. Per le aziende in crisi di cui al comma 3-bis dell'articolo 5
del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive
modificazioni, il termine per il versamento della prima e della
seconda rata e' effettuato entro il 29 dicembre 2006, senza aggravio
di sanzioni ed interessi; il temine per il versamento della terza e
quarta rata di cui all'articolo 2, comma 116, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, e' posticipato al 30 giugno 2007; al relativo
onere, (( valutato )) in 50.000 euro per l'anno 2007, si provvede
mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
5, comma 3-ter del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. I versamenti
tributari non eseguiti per effetto della sospensione di cui
all'articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n.
202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n.
244, e successive modificazioni, sono effettuati in unica soluzione
senza aggravio di sanzioni e di interessi entro il 16 gennaio 2007
ovvero in un massimo di quattro rate trimestrali di pari importo. La
prima rata e' versata entro il 16 gennaio 2007. Le rate successive
alla prima sono maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 17
gennaio 2007. Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti non
eseguiti per effetto della sospensione di cui al predetto articolo 5,
comma 3-bis, del decreto-legge n. 202 del 2005 sono effettuati entro
il 31 gennaio 2007.
(( 3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3,
anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette
alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti
adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della
medesima legge n. 468 del 1978. ))
4. I compiti del Commissario straordinario del Governo di cui
all'articolo 7-bis del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, sono
estesi a tutte le emergenze zootecniche e sono prorogati al 31
dicembre 2007. Al relativo onere, pari a 150.000 euro per l'anno
2007, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del
decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni.
5. Il termine di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto
legislativo 29 aprile 2006, n. 217, per l'iscrizione nel registro dei
fertilizzanti o dei fabbricanti di fertilizzanti, e' prorogato al 30
settembre 2007.
(( 5-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio
2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,
n. 81, le parole: "1o gennaio 2007" sono sostituite dalle seguenti:
"1o gennaio 2008". ))
(( 5-ter. Per i sinistri che coinvolgono le macchine agricole,
come definite dall'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, la disciplina del
risarcimento diretto prevista dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, si applica a
decorrere dal 1o febbraio 2008. ))
(( 5-quater. Il termine di cui all'articolo 1, comma 9-bis, ultimo
periodo, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, gia' prorogato
dall'articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
per l'adeguamento degli statuti dei consorzi agrari, con le modalita'
previste per le deliberazioni assembleari dall'articolo 223-duodecies
delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, e' prorogato
al 30 aprile 2008. ))
art=2;
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 96, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), come modificato dalla presente legge:
" Art. 96 (Modifiche al regio decreto 11 dicembre 1933,
n. 1775).(Omissis).
7. I termini entro i quali far valere, a pena di
decadenza, ai sensi degli articoli 3 e 4 del regio decreto
11 dicembre 1933, n. 1775, il diritto al riconoscimento o
alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica
a norma dell'articolo 1, comma 1 della legge 5 gennaio
1994, n. 36, nonche' per la presentazione delle denunce dei
pozzi a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 12
luglio 1993, n. 275, sono prorogati al 31 dicembre 2007. In
tali casi i canoni demaniali decorrono dal 10 agosto 1999.
Nel provvedimento di concessione preferenziale sono
contenute le prescrizioni relative ai rilasci volti a
garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici e
quelle prescrizioni necessarie ad assicurare l'equilibrio
del bilancio idrico.
(Omissis)".
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 10 dicembre 2002, n. 306 (Disposizioni
sanzionatorie in attuazione del regolamento (CE) n.
1148/2001 relativo ai controlli di conformita' alle norme
di commercializzazione applicabili nel settore degli
ortofrutticoli freschi, a norma dell'articolo 3 della L. 1°
marzo 2002, n. 39.), come modificato dalla presente legge:
"Art. 3. (Impedimento delle operazioni di controllo). -
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque impedisce
l'espletamento delle funzioni di controllo di cui al
regolamento (CE) 12 giugno 2001, n. 1148/2001 della
Commissione, o, comunque, ne ostacola lo svolgimento e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.100
euro a 6.200 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette
di fornire agli organismi di controllo le informazioni
richieste dai suddetti organismi e previste dal citato
regolamento (CE) n. 1148/2001, ovvero le fornisce in
maniera difforme, in base a quanto previsto dal manuale
operativo delle procedure adottato dal Ministero delle
politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, e' soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550
euro.
2-bis. Gli operatori iscritti nella banca dati, di cui
all'articolo 2, comma 1, possono presentare entro il 31
dicembre 2007 le istanze di aggiornamento relative alla
propria attivita', conseguenti a variazioni intervenute
prima della data di entrata in vigore della presente
disposizione.".
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2005, n. 244 (Misure urgenti per la
prevenzione dell'influenza aviaria):
"Art. 5. (Interventi urgenti nel settore avicolo). - 1.
L'AGEA e' autorizzata ad acquistare carni congelate avicole
ed altri prodotti avicoli freschi per un quantitativo non
superiore a 17.000 tonnellate per un importo di 20 milioni
di euro, da destinare ad aiuti alimentari.
2. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con
decreto di natura non regolamentare, determina le modalita'
di acquisto, ivi compreso il prezzo, da parte di AGEA delle
carni di cui al comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari
a 20 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando, quanto a 5 milioni di euro,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto
a 8 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero
degli affari esteri, e, quanto a 7 milioni di euro,
l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006, e fino al 31
ottobre 2006, a favore degli allevatori avicoli, delle
imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola
nonche' mangimistiche operanti nella filiera e degli
esercenti attivita' di commercio all'ingrosso di carni
avicole sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e
ai versamenti tributari, nonche' il pagamento di ogni
contributo o premio di previdenza e assistenza sociale, ivi
compresa la quota a carico dei dipendenti, senza aggravio
di sanzioni, interessi o altri oneri. Non si fa luogo al
rimborso di quanto gia' versato. Sono altresi' sospesi per
il predetto periodo i pagamenti delle rate delle operazioni
creditizie e di finanziamento, ivi comprese quelle poste in
essere dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo
alimentare (ISMEA).
3-ter. Per l'attuazione del comma 3-bis e' autorizzata
la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2006 e di 8
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007. Al
relativo onere si provvede, quanto a 2 milioni di euro
annui a decorrere dal 2006, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le
finalita' di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo
decreto legislativo e, quanto a 6 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente riduzione
della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e
forestali, e' autorizzato a concedere contributi per
l'accensione di mutui per la riconversione e la
ristrutturazione delle imprese coinvolte nella situazione
di emergenza della filiera avicola, ivi compresi gli
allevamenti avicoli e le imprese di macellazione e di
trasformazione di carne avicola o di prodotti a base di
carne avicola. Ai fini di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 15, comma 2, primo periodo, del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, relativa al
Fondo di solidarieta' nazionale - incentivi assicurativi.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.".
- Si riporta il testo del comma 116, dell'articolo 2 del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286
(Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria):
"Art. 2. (Omissis)
116. Per le aziende in crisi di cui al comma 3-bis
dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
2005, n. 244, e successive modificazioni, all'onere del
pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e
assistenza sociale si provvede mediante il versamento di
quattro rate mensili anticipate all'interesse di
differimento e di dilazione pari alla misura del tasso di
interesse legale vigente del 2,5 per cento.
(Omissis)".
- Si riporta il testo dell'articolo 7 e del comma 7
dell'articolo 11-ter, della legge 5 agosto 1978, n. 468
(Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello
Stato in materia di bilancio):
"Art. 7. (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
di ordine) - Nello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
"Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" le
cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito
articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla
Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che
di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1) per il pagamento dei residui passivi di parte
corrente, eliminati negli esercizi precedenti per
perenzione amministrativa;
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa
aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento
e la riscossione delle entrate.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro e' allegato l'elenco dei capitoli di cui al
precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
dalla legge di approvazione del bilancio.".
"Art. 11-ter. (Copertura finanziaria delle leggi). -
(Omissis)
7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate
dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria,
il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al
Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento
con propria relazione e assume le conseguenti iniziative
legislative. La relazione individua le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la
procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che
l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
di programmazione economico-finanziaria e da eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di
sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
costituzionale recanti interpretazioni della normativa
vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.".
- Si riporta il testo dell'articolo 7-bis del
decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con
modificazioni dalla legge 9 marzo 2001, n. 49 (Disposizioni
urgenti per la distruzione del materiale specifico a
rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle
proteine animali ad alto rischio, nonche' per l'ammasso
pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio.
Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza
derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina.):
"Art. 7-bis (Fondo per l'emergenza BSE). - 1. Al fine di
assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a
fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico causata
dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE), e' istituito
un Fondo, denominato: "Fondo per l'emergenza BSE", con
dotazione pari a lire 300 miliardi per l'anno 2001, da
iscrivere in apposita unita' previsionale di base dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica.
2. Le disponibilita' del Fondo sono destinate al
finanziamento di:
a) interventi a carico dello Stato, anche riferiti al
peso delle carcasse, per la macellazione, il trasporto e lo
smaltimento di bovini di eta' superiore a trenta mesi,
abbattuti ai sensi del regolamento (CE) n. 2777/2000 della
Commissione, del 18 dicembre 2000;
b) interventi per assicurare, in conformita'
all'articolo 87, comma 2, lettera b), del Trattato
istitutivo della Comunita' europea, l'agibilita' degli
impianti di allevamento compromessa dall'imprevista
permanenza dei capi in azienda e per evitare l'interruzione
dell'attivita' agricola ed i conseguenti danni economici e
sociali. A tale fine nei limiti della dotazione del Fondo,
viene erogato, a titolo di compensazione, un indennizzo
fino al 30 giugno 2001 da corrispondere previa attestazione
della macellazione, avvenuta a decorrere dal 12 gennaio
2001, del bovino detenuto in azienda per almeno cinque
mesi, fino a lire 150.000 per i bovini di eta' compresa fra
i 6 e i 12 mesi, a lire 300.000 per i bovini di eta'
compresa fra i 12 e i 18 mesi, a lire 450.000 per i bovini
di eta' compresa fra i 18 e i 24 mesi e a lire 550.000 per
i bovini di eta' compresa fra i 24 ed i 30 mesi;
c) indennita' per il riavviamento di aziende zootecniche
nelle quali si sia verificato l'abbattimento di capi bovini
a seguito della rilevazione positiva di presenza di BSE
nell'azienda medesima. L'indennita' e' concessa entro il
limite di lire 1 milione per ogni bovino riacquistato, sino
al limite massimo di lire 500 milioni per ogni azienda;
d) contributi e spese per la distruzione di materiali
specifici a rischio, ivi inclusa la colonna vertebrale di
bovini di eta' superiore a 12 mesi, di materiale ad alto e
basso rischio e di prodotti derivati;
e) un indennizzo, fino a lire 240.000 a capo,
corrisposto per i bovini morti in azienda da avviare agli
impianti di pretrattamento e successiva distruzione, a
copertura dei costi di raccolta e trasporto.
3. In sede di prima applicazione, il Fondo e', in via
provvisoria, e con riferimento alle lettere di cui al comma
2, cosi' ripartito: a) lire 50 miliardi; b) lire 51
miliardi; c) lire 1 miliardo; d) lire 48 miliardi; e) lire
5 miliardi. Con successive determinazioni, adottate dal
commissario straordinario del Governo per il coordinamento
dell'emergenza conseguente alla encefalopatia spongiforme
bovina, d'intesa con i Ministri del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, delle politiche agricole e
forestali e della sanita', sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alle ulteriori
ripartizioni, sulla base delle effettive esigenze, tra i
vari interventi di cui al presente articolo.
4. L'Agenzia e' incaricata della erogazione dei
finanziamenti, secondo le modalita' stabilite dal presente
articolo, sia in sede di prima applicazione, sia
successivamente, in conformita' alle determinazioni
adottate dal commissario straordinario del Governo. A tale
fine, il Fondo e' versato, nel rispetto delle norme sulla
tesoreria unica, al bilancio dell'Agenzia stessa ed erogato
secondo le norme stabilite dal regolamento di
amministrazione e contabilita' di quest'ultima.
5. L'Agenzia provvede alla rendicontazione delle spese
secondo le indicazioni fornite dal Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, di concerto
con il Ministero della sanita' e con il Ministero delle
politiche agricole e forestali.
6. L'Agenzia, nei limiti della dotazione del Fondo,
provvede all'incenerimento o al coincenerimento delle
proteine animali trasformate destinate all'ammasso pubblico
di cui all'articolo 2 predisponendo a tale scopo uno
specifico programma operativo. I titolari degli impianti di
incenerimento sono obbligati ad accettare le proteine
animali trasformate e ottenute da materiali a basso
rischio, cosi' come definiti dall'articolo 5 del decreto
legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, ivi incluse quelle
oggetto dell'ammasso pubblico di cui all'articolo 2, comma
1, del presente decreto. Tale obbligo non sussiste qualora
gli impianti siano dichiarati tecnicamente inidonei dalle
regioni o province autonome. L'obbligo di accettazione
sussiste altresi' per i titolari degli impianti per la
produzione di leganti idraulici a ciclo completo. L'Agenzia
puo' disporre che i materiali conferiti o da conferire
all'ammasso siano immediatamente inceneriti o coinceneriti.
Qualora non si provveda direttamente, l'Agenzia
corrisponde, nei limiti della dotazione del Fondo, uno
specifico rimborso forfettario ai soggetti che assicurano
la distruzione dei prodotti conferiti o da conferire.
7. Alla dotazione del Fondo, determinata in lire 300
miliardi per l'anno 2001, si provvede:
a) quanto a lire 170 miliardi mediante utilizzo per pari
importo dell'autorizzazione di spesa recata per l'anno 2000
dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n.
499, come integrata dall'articolo 52, comma 10, della legge
23 dicembre 2000, n. 388. Detto importo viene versato
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato
all'apposita unita' previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
b) quanto a lire 130 miliardi mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 50, comma
1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come
definita nella tabella D della legge 23 dicembre 2000, n.
388.
8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
- Si riporta il testo dell'articolo 15 del decreto
legislativo 29 aprile 2006, n. 217 (Revisione della
disciplina in materia di fertilizzanti):
"Art. 15. (Norme transitorie e finali).- 1. Dalla data
di entrata in vigore del presente decreto e' concesso un
periodo di dodici mesi per lo smaltimento dei fertilizzanti
nazionali prodotti e commercializzati in conformita' alla
normativa vigente prima di tale data.
2. Il fabbricante di fertilizzanti gia' immessi sul
mercato prima della data di entrata in vigore del presente
decreto, si iscrive al Registro dei fertilizzanti ovvero al
Registro dei fabbricanti di fertilizzanti di cui
all'articolo 8 entro il termine massimo di sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili,
che modificano modalita' esecutive e caratteristiche di
ordine tecnico recepite con il presente decreto, e' data
attuazione con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali.".
- Si riporta il testo del comma 1, dell'articolo 5 del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 (Interventi
urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria,
della pesca, nonche' in materia di fiscalita' d'impresa),
come modificato dalla presente legge:
"Art. 5 (Interventi urgenti nel settore della pesca).-
1. L'entrata in vigore dell'obbligo di cui all'articolo 28
del regolamento di cui al D.M. 5 agosto 2002, n. 218 del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, cosi' come
sostituito dall'articolo 5 del regolamento di cui al D.M.
26 luglio 2004, n. 231 del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, e' fissata al 1° gennaio 2008. Fino a tale
data continuano ad applicarsi le disposizioni di sicurezza
previste dal regolamento di cui al D.M. 22 giugno 1982 del
Ministro della marina mercantile, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 200 del 22 luglio 1982, e dal D.M. 19 aprile
2000 del Ministro delle politiche agricole e forestali,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno
2000.
(Omissis)".
- Si riporta il testo dell'articolo 57 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada):
"Art. 57. (Macchine agricole) - 1. Le macchine agricole
sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere
impiegate nelle attivita' agricole e forestali e possono,
in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio
trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende
agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso
agrario, nonche' di addetti alle lavorazioni; possono,
altresi', portare attrezzature destinate alla esecuzione di
dette attivita'.
2. Ai fini della circolazione su strada le macchine
agricole si distinguono in:
a) Semoventi:
1) trattrici agricole: macchine a motore con o senza
piano di carico munite di almeno due assi, prevalentemente
atte alla trazione, concepite per tirare, spingere, portare
prodotti agricoli e sostanze di uso agrario nonche'
azionare determinati strumenti, eventualmente equipaggiate
con attrezzature portate o semiportate da considerare parte
integrante della trattrice agricola;
2) macchine agricole operatrici a due o piu' assi:
macchine munite o predisposte per l'applicazione di
speciali apparecchiature per l'esecuzione di operazioni
agricole;
3) macchine agricole operatrici ad un asse: macchine
guidabili da conducente a terra, che possono essere
equipaggiate con carrello separabile destinato
esclusivamente al trasporto del conducente. La massa
complessiva non puo' superare 0,7 t compreso il conducente;
b) Trainate
1) macchine agricole operatrici: macchine per
l'esecuzione di operazioni agricole e per il trasporto di
attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni
meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole
semoventi ad eccezione di quelle di cui alla lettera a),
numero 3);
2) rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e
trainabili dalle trattrici agricole; possono eventualmente
essere muniti di apparecchiature per lavorazioni agricole;
qualora la massa complessiva a pieno carico non sia
superiore a 1,5 t, sono considerati parte integrante della
trattrice traente.
3. Ai fini della circolazione su strada, le macchine
agricole semoventi a ruote pneumatiche o a sistema
equivalente non devono essere atte a superare, su strada
orizzontale, la velocita' di 40 km/h; le macchine agricole
a ruote metalliche, semi pneumatiche o a cingoli metallici,
purche' muniti di sovrappattini, nonche' le macchine
agricole operatrici ad un asse con carrello per il
conducente non devono essere atte a superare, su strada
orizzontale, la velocita' di 15 km/h.
4. Le macchine agricole di cui alla lettera a), numeri
1) e 2), e di cui alla lettera b), numero 1), possono
essere attrezzate con un numero di posti per gli addetti
non superiore a tre, compreso quello del conducente; i
rimorchi agricoli possono essere adibiti per il trasporto
esclusivo degli addetti, purche' muniti di idonea
attrezzatura non permanente.".
- Il regolamento recante disciplina del risarcimento
diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a
norma dell'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18
luglio 2006, n. 254 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 agosto 2006, n. 199.
- Si riporta il testo del comma 9-bis dell'articolo 1
del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233
(Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dei Ministeri):
"Art. 1 (Omissis)
9-bis. Il Ministro dello sviluppo economico esercita la
vigilanza sui consorzi agrari di concerto con il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi
dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n.
220. I consorzi agrari sono societa' cooperative a
responsabilita' limitata, disciplinate a tutti gli effetti
dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile; l'uso
della denominazione di consorzio agrario e' riservato
esclusivamente alle societa' cooperative di cui al presente
comma. Le disposizioni della legge 28 ottobre 1999, n. 410,
e successive modificazioni, sono abrogate ad eccezione
dell'articolo 2, dell'articolo 5, commi 2, 3, 5 e 6, e
dell'articolo 6. E' abrogato, altresi', il comma 227
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per i
consorzi agrari attualmente in stato di liquidazione coatta
amministrativa, l'autorita' di vigilanza provvede alla
nomina di un commissario unico, ai sensi dell'articolo 198,
primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in
sosti
tuzione dei commissari in carica alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, con
il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre
2007, depositando gli atti di cui all'articolo 213 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la medesima
disposizione si applica anche ai consorzi agrari in stato
di concordato, limitatamente alla nomina di un nuovo
commissario unico. Per tutti gli altri consorzi, i
commissari in carica provvedono, entro il 31 dicembre 2006,
alla ricostituzione degli organi statutari e cessano, in
pari data, dall'incarico. I consorzi agrari adeguano gli
statuti alle disposizioni del codice civile entro il 31
dicembre 2007.
(Omissis)".
- Si riporta il testo del comma 1076, dell'articolo 1
della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)":
"Art. 1. (Omissis)
1076. All'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006,
n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2006, n. 233, il quinto periodo del comma 9-bis deve
intendersi nel senso che l'autorita' di vigilanza nomina un
nuovo commissario unico in sostituzione di tutti i
commissari, monocratici o collegiali, dei consorzi agrari
in stato di liquidazione coatta amministrativa, in carica
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
suddetta. Nel medesimo periodo del comma 9-bis le parole:
", salvo che entro detto termine sia stata autorizzata una
proposta di concordato ai sensi dell'articolo 214 del
citato regio decreto" sono sostituite dalle seguenti: "la
medesima disposizione si applica anche ai consorzi agrari
in stato di concordato, limitatamente alla nomina di un
nuovo commissario unico". Al medesimo comma 9-bis, le
parole: "entro il 30 giugno 2007", sono sostituite dalle
seguenti: "entro il 31 dicembre 2007
(Omissis)".
- Si riporta il testo del comma 223-duodecies delle
disposizioni per l'attuazione del codice civile:
"223-duodecies. Le societa' di cui al capo I del titolo
VI del libro V del codice civile, iscritte nel registro
delle imprese alla data del 1° gennaio 2004, devono
uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove
disposizioni inderogabili entro il 31 marzo 2005.
Le deliberazioni necessarie per l'adeguamento dell'atto
costitutivo e dello statuto alle nuove disposizioni
inderogabili possono essere adottate, in terza
convocazione, a maggioranza semplice dei presenti.
L'articolo 2365, secondo comma, del codice civile, nella
parte relativa all'adeguamento dello statuto a disposizioni
normative, trova applicazione anche per l'adeguamento alle
norme introdotte con i decreti legislativi attuativi della
legge n. 366 del 2001. Le modifiche statutarie necessarie
per l'attribuzione all'organo amministrativo, al consiglio
di sorveglianza o al consiglio di gestione della competenza
all'adeguamento dello statuto alle disposizioni di cui al
presente decreto sono deliberate dall'assemblea
straordinaria con le modalita' e le maggioranze indicate
nei commi precedenti.
Fino alla data indicata al primo comma le previgenti
disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto
conservano la loro efficacia anche se non sono conformi
alle disposizioni inderogabili del presente decreto.
Dalla data del 1° gennaio 2004 non possono essere
iscritte nel registro delle imprese le societa' di cui al
capo I del titolo VI del libro V del codice, anche se
costituite anteriormente a detta data, che siano regolate
da atto costitutivo e statuto non conformi al decreto
medesimo. Si applica in tale caso l'articolo 2331, quarto
comma, del codice civile.
Le disposizioni fiscali di carattere agevolativo
previste dalle leggi speciali si applicano soltanto alle
cooperative a mutualita' prevalente.
Conservano le agevolazioni fiscali le societa'
cooperative e i loro consorzi che, con le modalita' e le
maggioranze previste per le deliberazioni assembleari
dall'articolo 2538 del codice, adeguano i propri statuti
alle disposizioni che disciplinano le societa' cooperative
a mutualita' prevalente entro il 31 marzo 2005.".
Art. 3.
(Disposizioni in materia di costruzioni, opere infrastrutturali e
lavori in edilizia).
1. Il termine previsto dall'articolo 1-quater, comma 1, del
decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, e' prorogato fino alla data di
entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli
impianti, di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a),
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e, comunque, non
oltre il (( 31 dicembre 2007. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del regolamento di cui al primo periodo del presente comma,
sono abrogati il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, gli articoli da 107 a 121 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, e la legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione
degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni trovano applicazione in
misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dallo
stesso regolamento di cui al primo periodo del presente comma. ))
2. All'articolo 1, comma 452, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, relativo al completamento degli interventi infrastrutturali per
l'integrale attuazione della Convenzione tra l'Italia e la Francia,
conclusa a Roma il 24 giugno 1970, di cui alla legge 18 giugno 1973,
n. 475, le parole: "alla data di entrata in vigore della presente
legge" sono sostitute dalle seguenti: "alla data del 31 dicembre
2005".
3. I verbali di concordamento dell'indennita' di espropriazione e
di rinuncia a qualunque pretesa connessa alla procedura di esproprio,
relativi alla realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII
della legge 14 maggio 1981, n. 219, conservano la loro efficacia
indipendentemente dall'emanazione del decreto di espropriazione.
3-bis. L'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 20 settembre
1999, n. 354, e successive proroghe, si interpreta come applicabile
esclusivamente alle occupazioni d'urgenza preordinate
all'espropriazione.
(( 3-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 1030, lettera d), numero 1), capoverso c), della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e' differita al 1o gennaio 2008, limitatamente
ai lavori e alle forniture per la manutenzione delle infrastrutture.
))
4. Il termine per il completamento degli investimenti per gli
adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive,
previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 9 novembre
2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 306, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2007 per le
imprese che abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai vigili
del fuoco entro il 30 giugno 2005.
(( 4-bis. Il termine di cui al comma 2-bis dell'articolo 5 del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e' prorogato al 31 dicembre 2007.
Alle Amministrazioni aggiudicatrici che, ai sensi del predetto comma,
abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi,
avvalendosi della facolta' di applicare la normativa previgente sulla
medesima materia, di cui alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2
febbraio 1974, n. 64, e relative norme di attuazione, le precedenti
norme tecniche continuano ad applicarsi fino alla data
dell'intervenuto collaudo. ))
art=3;
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'articolo 1-quater , comma 1,
del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228 (Proroga
di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare
e legislativa):
"Art. 1-quater. (Proroga di termine in materia di
patrimonio abitativo).- 1. Il termine previsto
dall'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 27 maggio
2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
luglio 2005, n. 148, e' prorogato fino all'attuazione
dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e comunque non oltre
il 1° gennaio 2007.".
- Si riporta il testo del comma 13 dell'articolo
11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e
disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria):
"Art. 11-quaterdecies. (Interventi infrastrutturali, per
la ricerca e per l'occupazione).(Omissis)
13. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana
uno o piu' decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
a) il riordino delle disposizioni in materia di
attivita' di installazione degli impianti all'interno degli
edifici;
b) la definizione di un reale sistema di verifiche degli
impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di
tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una
effettiva sicurezza;
c) la determinazione delle competenze dello Stato, delle
regioni e degli enti locali secondo i principi di
sussidiarieta' e di leale collaborazione, anche tramite lo
strumento degli accordi in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281;
d) la previsione di sanzioni in caso di violazione degli
obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti dalle lettere
a) e b).
(Omissis)".
- Il Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990,
n. 46, in materia di sicurezza degli impianti, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre
1991, n, 447 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15
febbraio 1992, n. 38.
- gli articoli da 107 a 121 del Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
edilizia, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno2001 n. 380 sono compresi nel Capo V
(Norme per la sicurezza degli impianti) del Titolo IV
(Vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia,
responsabilita' e sanzioni).
- Si riporta il testo degli articoli 8, 14 e 16 della
legge 5 marzo 1990, n. 46, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 marzo 1990, n. 59 (Norme per la sicurezza
degli impianti):
"Art. 8. (Finanziamento dell'attivita' di normazione
tecnica).- 1. Il 3 per cento del contributo dovuto
annualmente dall'Istituto nazionale per la assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attivita' di
ricerca di cui all'articolo 3, terzo comma, del
decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, e'
destinato all'attivita' di normazione tecnica, di cui
all'articolo 7 della presente legge, svolta dall'UNI e dal
CEI.
2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare
del contributo versato dall'INAIL nel corso dell'anno
precedente, e' iscritta a carico del capitolo 3030, dello
stato di previsione della spesa del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il
1990 e a carico delle proiezioni del corrispondente
capitolo per gli anni seguenti.".
"Art. 14. (Verifiche.) - 1. Per eseguire i collaudi, ove
previsti, e per accertare la conformita' degli impianti
alle disposizioni della presente legge e della normativa
vigente, i comuni, le unita' sanitarie locali, i comandi
provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per
la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno
facolta' di avvalersi della collaborazione dei liberi
professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, di
cui all'articolo 6, comma 1, secondo le modalita' stabilite
dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.
2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato
entro tre mesi dalla presentazione della relativa
richiesta.".
"Art. 16. (Sanzioni). - 1. Alla violazione di quanto
previsto dall'articolo 10 consegue, a carico del
committente o del proprietario, secondo le modalita'
previste dal regolamento di attuazione di cui all'art. 15,
una sanzione amministrativa da lire centomila a lire
cinquecentomila. Alla violazione delle altre norme della
presente legge consegue, secondo le modalita' previste dal
medesimo regolamento di attuazione, una sanzione
amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.
2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 15
determina le modalita' della sospensione delle imprese dal
registro o dall'albo di cui all'articolo 2, comma 1, e dei
provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti
iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza violazione
delle norme relative alla sicurezza degli impianti, nonche'
gli aggiornamenti dell'entita' delle sanzioni
amministrative di cui al comma 1.".
- Si riporta il testo del comma 452, dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2005)" come modificato dalla
presente legge:
"Art. 1 (Omissis).
452. Per il completamento degli interventi
infrastrutturali necessari a garantire l'integrale
attuazione della Convenzione tra l'Italia e la Francia,
conclusa a Roma il 24 giugno 1970, di cui alla legge 18
giugno 1973, n. 475, e' autorizzata la spesa di 5 milioni
di euro per dodici anni, a decorrere dal 2005, a valere
sulle risorse previste dall'articolo 19-bis, comma 1, del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e
successive modificazioni, per la realizzazione delle opere
di viabilita' stradale e autostradale speciale e di grande
comunicazione connesse al percorso di cui alla stessa
Convenzione. A tal fine, per garantire effettivita' alla
realizzazione delle iniziative in grado di potenziare e
rendere piu' efficiente la grande viabilita' lungo il
percorso tra Italia e Francia, viene assicurata priorita'
al completamento degli interventi infrastrutturali stradali
e di grande attraversamento viario nelle localita' in cui
sono ubicati gli immobili di cui all'articolo 17 della
citata Convenzione per i quali, alla data del 31 dicembre
2005 sia gia' perfezionata la fase della progettazione
preliminare.
(Omissis)".
- La legge 18 giugno 1973, n. 475 (Ratifica ed
esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Francia
riguardante il tratto situato in territorio francese della
linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, conclusa a Roma
il 24 giugno 1970) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
14 agosto 1973, n. 210.
- il titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219
(Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 19 marzo
1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980
e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la
ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti) reca:
"Intervento statale per l'edilizia a Napoli.".
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 9 del
decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354 (Disposizioni
per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione
di cui al titolo VIII della L. 14 maggio 1981, n. 219, e
successive modificazioni, a norma dell'articolo 42, comma
6, della L. 17 maggio 1999, n. 144):
"Art. 9 (Completamento delle procedure di espropriazione
in corso).(Omissis)
2. In deroga all'articolo 20 della legge 22 ottobre
1971, n. 865, sono protratti di due anni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, i
termini di efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza
emanati per la realizzazione degli interventi di cui al
titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e sono
prolungati a sei mesi, a decorrere dall'emanazione dei
relativi decreti, i termini per l'occupazione delle aree.
(Omissis)".
- Si riporta il testo del comma 1030, lettera d), numero
1), capoverso c) dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, recante Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)"
" d) al comma 85, capoverso 5:
1) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) agire a tutti gli effetti come amministrazione
aggiudicatrice negli affidamenti di forniture e servizi di
importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria
nonche' di lavori, ancorche' misti con forniture o servizi
e in tale veste attuare gli affidamenti nel rispetto del
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modificazioni;".
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto-legge
9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306 (Proroga o
differimento di termini previsti da disposizioni
legislative):
"Art. 14 (Adeguamenti alle prescrizioni antincendio per
le strutture ricettive esistenti). - 1. Il termine di cui
all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 23 novembre
2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
dicembre 2001, n. 463, e' prorogato al 31 dicembre 2005.
1-bis. La proroga del termine di cui al comma 1 per il
completamento dell'adeguamento si applica alle strutture
ricettive esistenti per le quali sia stato presentato,
entro il 30 giugno 2005, al comando provinciale dei vigili
del fuoco, il progetto di adeguamento per l'acquisizione
del parere di conformita' previsto dall'articolo 2 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.".
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
28 maggio 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 luglio 2004, n. 186 (Disposizioni urgenti per garantire
la funzionalita' di taluni settori della pubblica
amministrazione):
"Art. 5. (Normative tecniche in materia di costruzioni).
- 1. Per assicurare uniformi livelli di sicurezza, ferme
restando le competenze delle regioni e delle province
autonome, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, provvede, di concerto con il Dipartimento della
protezione civile, secondo un programma di priorita' per
gli edifici scolastici e sanitari, alla redazione di norme
tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica,
relative alle costruzioni, nonche' alla redazione di norme
tecniche per la progettazione, la costruzione e
l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di
ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno
dei terreni. Ai fini dell'emanazione delle norme tecniche
per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche
sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti acquisisce il parere
tecnico del Registro italiano dighe, da inviare entro
trenta giorni dalla richiesta.
2. Le norme tecniche di cui al comma 1 sono emanate con
le procedure di cui all'articolo 52 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, di concerto con il Dipartimento
della protezione civile.
2-bis. Al fine di avviare una fase sperimentale di
applicazione delle norme tecniche di cui al comma 1, e'
consentita, per un periodo di diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore delle stesse, la possibilita' di
applicazione, in alternativa, della normativa precedente
sulla medesima materia, di cui alla legge 5 novembre 1971,
n. 1086, e alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative
norme di attuazione, fatto salvo, comunque, quanto previsto
dall'applicazione del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246.".
- La legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la
disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso ed a struttura metallica) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 1971, n.
321.
- La legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le
costruzioni con particolari prescrizioni per le zone
sismiche) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo
1974, n. 76.
Art. 3-bis.
(Interventi a favore del comune di Pietrelcina).
(( 1. Gli interventi di cui all'articolo 1 della legge 14 marzo
2001, n. 80, possono essere realizzati entro il 31 dicembre 2009.
2. Al fine di realizzare gli interventi di cui all'articolo 1
della legge 14 marzo 2001, n. 80, al comune di Pietrelcina e'
assegnato un contributo di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
))
art=3;
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 14
marzo 2001, n. 80 (Interventi a favore del comune di
Pietrelcina):
"Art. 1. - 1. Ai fini della predisposizione di idonei
servizi e di locali di accoglienza dei pellegrini, nonche'
del miglioramento delle strutture necessarie per l'accesso
dei visitatori, e' autorizzato per il comune di Pietrelcina
un contributo di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni
2001 e 2002.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari
a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dei lavori pubblici.
3. In sede di ripartizione dei contributi erariali agli
enti locali, sulla eventuale quota di incremento annuale
dei contributi stessi e' riservato, per ciascuno degli anni
dal 2001 al 2006, al comune di Pietrelcina un contributo
integrativo annuo non superiore a lire 3 miliardi.".
Art. 3-ter.
(Proroga di termine in tema di prova di idoneita' per la qualifica di
restauratore di beni culturali).
(( 1. All'articolo 182, comma 1-bis, alinea, del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, le parole: "con decreto del Ministro da emanarsi di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, entro il 30 ottobre 2006" sono sostituite dalle seguenti:
"con decreto del Ministro da emanare di concerto con i Ministri
dell'istruzione e dell'universita' e della ricerca, entro il 31
dicembre 2007". ))
art=3;
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1-bis, dell'articolo 182
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 182. (Disposizioni transitorie).(Omissis)
1-bis. Puo' altresi' acquisire la qualifica di
restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti
indicati all'articolo 29, comma 9-bis, previo superamento
di una prova di idoneita' con valore di esame di stato
abilitante, secondo modalita' stabilite con decreto del
Ministro da emanare di concerto con i Ministri
dell'istruzione e dell'universita' e della ricerca, entro
il 31 dicembre 2007:
a) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto
del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un
periodo almeno pari a quattro anni, attivita' di restauro
dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero
direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di
collaborazione coordinata e continuativa con
responsabilita' diretta nella gestione tecnica
dell'intervento, con regolare esecuzione certificata
dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o dagli
istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20
ottobre 1998, n. 368;
b) colui che abbia conseguito o consegua un diploma in
restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento
almeno triennale, purche' risulti iscritto ai relativi
corsi prima della data del 1° maggio 2004;
c) colui che abbia conseguito o consegua un diploma
presso una scuola di restauro statale o regionale di durata
non inferiore a due anni, purche' risulti iscritto ai
relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004;
d) colui che consegua un diploma di laurea specialistica
in conservazione e restauro del patrimonio
storico-artistico, purche' risulti iscritto ai relativi
corsi prima della data del 1° maggio 2004.
(Omissis)".
Art. 3-quater.
(Agevolazioni fiscali a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi
alluvionali del novembre 1994 e dagli eventi sismici del dicembre
1990).
(( 1. Per i contributi previdenziali, i premi assicurativi e i
tributi riguardanti le imprese, relativi all'alluvione del Piemonte
del 1994, il termine di presentazione delle domande di cui
all'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e'
differito al 31 luglio 2007. La presente disposizione si applica
entro il limite di spesa di 1.500.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo
parzialmente utilizzando, quanto a 1.500.000 euro per l'anno 2007 e a
1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero e, quanto a 1.500.000 euro per l'anno
2008, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale. ))
(( 2. I termini di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, sono differiti al 31 dicembre 2007 al fine di
consentire ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990,
che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa,
individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per
il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990,
destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento
delle somme dovute a titolo di tributi, di definire in maniera
automatica la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992.
La definizione si perfeziona versando, entro il 31 dicembre 2007,
l'intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale,
al netto dei versamenti gia' eseguiti a titolo di capitale ed
interessi, diminuito al 30 per cento. ))
art=3;
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 90, dell'articolo 4
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2004)":
"Art. 4. (Finanziamento agli investimenti).(Omissis)
90. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai
soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre
1994, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia
di versamento delle somme dovute a titolo di tributi,
contributi e premi di cui ai commi 2, 3 e 7-bis
dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995,
n. 22, che possono regolarizzare la propria posizione
relativa agli anni 1995, 1996 e 1997, entro il 31 luglio
2004, ovvero secondo le modalita' di rateizzazione previste
dal citato comma 17 dell'articolo 9 della legge n. 289 del
2002. La presente disposizione si applica entro il limite
di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2004.
(Omissis)".
- Si riporta il testo del comma 17, dell'articolo 9
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2003)":
"Art. 9. (Definizione automatica per gli anni
pregressi).(Omissis)
17. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre
1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e
Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'O.M. 21
dicembre 1990 del Ministro per il coordinamento della
protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti
agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a
titolo di tributi e contributi, possono definire in maniera
automatica la propria posizione relativa agli anni 1990,
1991 e 1992. La definizione si perfeziona versando, entro
il 16 aprile 2003, l'intero ammontare dovuto per ciascun
tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti gia'
eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10
per cento; il perfezionamento della definizione comporta
gli effetti di cui al comma 10. Qualora gli importi da
versare complessivamente ai sensi del presente comma
eccedano la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti
possono essere versati in un massimo di otto rate semest
rali con l'applicazione degli interessi legali a
decorrere dal 17 aprile 2003. L'omesso versamento delle
predette eccedenze entro le scadenze delle rate semestrali
non determina l'inefficacia della definizione automatica;
per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le
disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, e sono altresi' dovuti una sanzione
amministrativa pari al 30 per cento delle somme non
versate, ridotta alla meta' in caso di versamento eseguito
entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e
gli interessi legali.
(Omissis)".
Art. 3-quinquies.
(Riapertura dei termini per agevolazioni finanziarie a favore di
soggetti ubicati in zone colpite da calamita' naturali).
(( 1. I termini per accedere ai finanziamenti agevolati di cui
agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e
successive modificazioni, previsti dall'articolo 4-quinquies del
decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e alle agevolazioni di cui
all'articolo 1-bis del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, e
successive modificazioni, anche a favore dei soggetti che hanno
cessato l'attivita' anteriormente alla data del 19 ottobre 2004, sono
ulteriormente prorogati fino ad esaurimento delle disponibilita'
finanziarie assegnate. ))
(( 2. Le disposizioni di cui all'articolo 4-quinquies, comma 1,
decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, si applicano altresi' alle aree a
rischio di esondazione soggette a vincolo derivante da delibere
regionali. ))
(( 3. Si intendono inclusi tra i soggetti di cui al comma 5
dell'articolo 1-bis del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, e
successive modificazioni, anche i titolari delle imprese aventi
insediamenti ricompresi nelle fasce fluviali soggette a vincolo. ))
(( 4. All'attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni
del presente articolo si provvede nell'ambito delle residue risorse
disponibili di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre
1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio
1995 n. 35, e successive modificazioni, ivi compresi gli oneri
necessari all'attivita' istruttoria da parte di MCC spa. ))
art=3;
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 del
decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 (Misure
urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attivita'
produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversita'
atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade
del mese di novembre 1994) e successive modificazioni:
"Art. 2. - 1. Il Fondo per il concorso statale nel
pagamento degli interessi, istituito presso il Mediocredito
centrale S.p.a. ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge
18 novembre 1966, n. 976 , convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e' incrementato
della somma di lire 234 miliardi per l'anno 1995, di lire
207 miliardi per l'anno 1996 e di lire 117 miliardi annui a
decorrere dall'anno 1997.
2. Le disponibilita' del Fondo di cui al comma 1 sono
destinate alla corresponsione di contributi agli interessi
sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese
industriali, commerciali e di servizi, comprese quelle
turistiche e alberghiere, aventi sede nelle regioni di cui
all'articolo 1, comma 1, dichiarate danneggiate per effetto
delle eccezionali avversita' atmosferiche e degli eventi
alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.
3. I finanziamenti di cui al comma 2 devono essere
destinati al ripristino anche migliorativo degli impianti e
delle strutture aziendali, purche' entro il limite del
valore dei beni danneggiati, nonche' alla ricostituzione di
scorte da impiegare anche in attivita' differenti da quella
esercitata alla data del 4 novembre 1994. La durata di
detti finanziamenti non puo' superare dieci anni,
comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di due
anni e di un periodo massimo di rimborso di otto anni. Nel
caso di finanziamento di sole scorte la durata dello stesso
non puo' superare i sei anni, comprensivi di un periodo
massimo di preammortamento di un anno e di un periodo
massimo di rimborso di cinque anni. I finanziamenti sono
concessi in misura non superiore al 95 per cento del primo
miliardo di spesa, in misura non superiore al 75 per cento
della spesa eccedente fino a tre miliardi e in misura non
superiore al 50 per cento dell'ulteriore eccedenza.
4. Il tasso d'interesse a carico delle imprese
beneficiarie dei finanziamenti di cui al presente articolo
e' pari al 3 per cento nominale annuo posticipato a
decorrere dall'inizio del periodo di ammortamento del
finanziamento.
4-bis.
5. Al fine di consentire alle imprese di corrispondere
il tasso di interesse agevolato di cui al comma 4, il
Mediocredito centrale S.p.a. corrisponde, a valere sul
Fondo di cui al comma 1, un contributo agli interessi pari
alla differenza tra il tasso fisso nominale annuo applicato
dalle banche, comunque non superiore al campione dei titoli
pubblici soggetti ad imposta del mese precedente a quello
di stipula del contratto di finanziamento risultante dalla
rilevazione della Banca d'Italia, maggiorato di un punto
percentuale, e il suddetto tasso agevolato del 3 per cento.
Nel periodo di preammortamento l'onere per interessi rimane
interamente a carico del Fondo di cui al comma 1.
6. Il Fondo centrale di garanzia istituito presso il
Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi dell'articolo 28 del
D.L. 18 novembre 1966, n. 976 , convertito, con
modificazioni, dalla L. 23 dicembre 1966, n. 1142, e'
incrementato della somma di lire 30 miliardi per ciascuno
degli anni 1997 e 1998 e di lire 40 miliardi per l'anno
1999.
7. Le disponibilita' del Fondo di cui al comma 6 sono
destinate alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata
restituzione del capitale e dalla mancata corresponsione
dei relativi interessi ed altri accessori, oneri e spese,
connessi o dipendenti dai finanziamenti di cui al presente
articolo. La garanzia del Fondo ha natura sostitutiva e la
misura del relativo intervento e' fissata al 100 per cento
della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto.
8. A valere sulle somme predette, puo' essere
corrisposto, previo avvio delle procedure di recupero
ritenute utili d'intesa con il Mediocredito centrale
S.p.a., un acconto, nei limiti di garanzia attivabili, non
superiore al 50 per cento dell'insolvenza, salvo conguaglio
in sede di definitiva determinazione della perdita.
8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del
presente articolo si applicano a tutti i finanziamenti
anche gia' ammessi agli interventi del Fondo centrale di
garanzia di cui al comma 6, previa liberazione di ulteriori
garanzie, se acquisite, salvo quanto previsto dall'art.
2-bis, comma 2, del D.L. 19 dicembre 1994, n. 691,
convertito, con modificazioni, dalla L. 16 febbraio 1995,
n. 35. Qualora i finanziamenti concessi ai sensi degli
artt. 2 e 3 del D.L. 19 dicembre 1994, n. 691, convertito,
con modificazioni, dalla L. 16 febbraio 1995, n. 35, siano
assistiti da garanzie rilasciate dai confidi, l'intervento
del Fondo centrale di garanzia resta subordinato
all'utilizzo delle predette garanzie.
9. Le condizioni e le modalita' dell'intervento
agevolativo del Mediocredito centrale S.p.a. e
dell'Artigiancassa sui finanziamenti concessi dalle banche
ai sensi del presente articolo e dell'articolo 3 sono
stabilite, ove non gia' disciplinate, con decreto del
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
dell'interno e con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. Per la gestione delle
agevolazioni di cui ai suddetti articoli si applica
l'articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489.".
"Art. 3. - 1. Il fondo per il concorso nel pagamento
degli interessi istituito dall'articolo 37 della legge 25
luglio 1952, n. 949 , presso la Cassa per il credito alle
imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa e' incrementato
della somma di lire 200 miliardi per l'anno 1995. Tale
somma e' soggetta a gestione separata.
2. Le disponibilita' di cui al comma 1 sono destinate
alla corresponsione di contributi agli interessi sui
finanziamenti concessi dalle banche alle imprese artigiane
aventi sede nelle regioni di cui all'articolo 1, comma 1,
dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali
avversita' atmosferiche e degli eventi alluvionali della
prima decade del mese di novembre 1994.
3. I finanziamenti di cui al comma 2 devono essere
destinati al ripristino anche migliorativo degli impianti e
delle strutture aziendali, purche' entro il limite del
valore dei beni danneggiati, nonche' alla ricostituzione di
scorte da impiegare anche in attivita' differenti da quella
esercitata alla data del 4 novembre 1994. La durata di
detti finanziamenti non puo' superare dieci anni,
comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di due
anni e di un periodo massimo di rimborso di otto anni. I
finanziamenti sono concessi nella misura massima del 95 per
cento per il primo miliardo di spesa e in misura non
superiore al 75 per cento della spesa eccedente fino a lire
3 miliardi.
4. Il tasso di interesse a carico delle imprese
beneficiarie dei finanziamenti di cui al presente articolo
e' pari al tre per cento nominale annuo posticipato a
decorrere dall'inizio del periodo di ammortamento del
finanziamento. Nel periodo di preammortamento l'onere per
interessi rimane interamente a carico del fondo di cui al
comma 1.
5. Le somme di cui al comma 1, sono altresi' finalizzate
a ridurre al 3 per cento annuo il tasso di interesse dovuto
dalle predette imprese sui finanziamenti accordati dalle
banche con i prestiti concessi alle banche stesse dalla
Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. -
Artigiancassa ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della
legge 5 ottobre 1991, n. 317.
6. Gli interventi del Fondo centrale di garanzia
istituito ai sensi della legge 14 ottobre 1964, n. 1068 ,
presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane
S.p.a. - Artigiancassa sono estesi ai finanziamenti
agevolati alle imprese artigiane ai sensi dei commi 2, 3 e
5 del presente articolo. Per gli interventi del Fondo
nessun onere e' posto a carico delle imprese beneficiarie.
Ai fini di cui al presente comma la natura della garanzia
del Fondo e' trasformata da sussidiaria a sostitutiva e la
misura del relativo intervento e' fissata al 100 per cento
della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto.
7. Avviate le procedure di riscossione coattiva del
credito, le banche possono chiedere l'intervento della
garanzia del Fondo, che assicura la copertura
dell'insolvenza nella misura massima del 50 per cento; la
restante parte della garanzia e' conguagliata alla chiusura
delle procedure stesse.
7-bis. La garanzia di cui al comma 6 e' cumulabile fino
al cento per cento con altre forme di garanzia, ivi
comprese quelle collettive e consortili.
7-ter. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del
presente articolo si applicano a tutti i finanziamenti
anche gia' ammessi agli interventi del Fondo centrale di
garanzia, di cui al citato comma 6, previa liberazione di
ulteriori garanzie, se acquisite, salvo quanto precisato
dall'art. 2 bis, comma 2, del D.L. 19 dicembre 1994, n.
691, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 febbraio
1995, n. 35. Qualora i finanziamenti concessi ai sensi
degli artt. 2 e 3 del D.L. 19 dicembre 1994, n. 691,
convertito, con modificazioni, dalla L. 16 febbraio 1995,
n. 35, siano assistiti da garanzie rilasciate dai confidi,
l'intervento del Fondo centrale di garanzia resta
subordinato all'utilizzo delle predette garanzie.".
- Si riporta il testo dell'articolo 4-quinquies del
decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228
(Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli
incendi boschivi sul territorio nazionale, nonche'
interventi in materia di protezione civile, ambiente e
agricoltura):
"Art. 4-quinquies. (Rilocalizzazione di attivita'
produttive collocate in aree a rischio di esondazione).1. I
titolari di imprese industriali, artigianali, commerciali,
di servizi, turistico-alberghiere con insediamenti
ricompresi nelle fasce fluviali soggette a vincolo
derivante dalle delibere adottate dal comitato
istituzionale delle autorita' di bacino del fiume Po ai
sensi degli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n.
183 , e dell'articolo 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993,
n. 398 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 493, possono, entro due anni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, accedere ai crediti agevolati destinati
alle attivita' produttive danneggiate dagli eventi
alluvionali che hanno colpito l'Italia settentrionale nel
novembre 1994, di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge
19 dicembre 1994, n. 691 , convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive
modificazioni, allo scopo di rilocalizzare in condizioni di
sicurezza la propria attivita' al di fuori delle citate
fasce fluviali, nell'ambito del territorio del medesimo
comune o di altri comuni distanti non piu' di trenta
chilometri, nel limite delle risorse residue assegnate al
Mediocredito centrale S.p.a. e alla Cassa per il credito
alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa ai sensi dei
citati articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 691 del 1994 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995.
2. I finanziamenti ricomprendono gli oneri di
acquisizione di aree idonee, di realizzazione degli
insediamenti e di trasferimento delle attrezzature e degli
impianti produttivi, nonche' delle abitazioni funzionali
all'impresa stessa nel limite della pari capacita'
produttiva nonche' di demolizione e di ripristino delle
aree dismesse. Tali finanziamenti sono concessi fino al 95
per cento per spesa prevista non superiore a lire due
miliardi, fino al 75 per cento per spesa prevista non
superiore a lire dieci miliardi e fino al 50 per cento per
spesa prevista superiore a lire dieci miliardi.
3. I finanziamenti di cui al presente articolo sono
concessi anche alle imprese che contestualmente ampliano la
propria capacita' produttiva o attuano interventi di
innovazione tecnologica, fermi restando i relativi oneri a
carico dell'impresa medesima.
4. I titolari di imprese industriali, commerciali,
artigianali e di servizi di cui al comma 1, che abbiano
fruito dei finanziamenti previsti dal decreto-legge n. 691
del 1994 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35
del 1995, e successive modificazioni, in quanto danneggiate
dagli eventi alluvionali del novembre 1994, possono
accedere ai finanziamenti di cui al comma 1 ed il
precedente finanziamento viene contestualmente estinto con
oneri a carico delle disponibilita' finanziarie di cui al
medesimo comma 1.
4-bis. Fermi restando gli stanziamenti di cui al
decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e
successive modificazioni, l'estinzione del finanziamento ai
sensi del comma 4 e' da considerare contributo in conto
capitale e, pertanto, ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 6, comma 16-quinquies, del decreto-legge 24
novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni,
non concorre alla formazione del reddito d'impresa del
soggetto che ha fruito della predetta estinzione.
5. Le condizioni e le modalita' dell'intervento
agevolativo del Mediocredito centrale S.p.a. e della Cassa
per il credito alle imprese artigiane S.p.a. -
Artigiancassa sui finanziamenti concessi dalle banche ai
sensi del presente articolo sono stabilite, ove non gia'
disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro, di
concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
con il Ministro delegato per il coordinamento della
protezione civile. Per la gestione delle agevolazioni si
applica l'articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489.
6. I limiti e le condizioni di cui all'articolo 3, comma
214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , e all'articolo
8 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 , convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30,
riguardanti i pagamenti ed i prelevamenti sui conti aperti
presso la Tesoreria dello Stato, non si applicano ai fondi
pubblici assegnati alla Cassa per il credito alle imprese
artigiane S.p.a. - Artigiancassa ed al Medioc