GESTIONE
E ANALISI DEL VALORE DELLE COSTRUZIONI
CIVILI
«
L'analisi del valore è uno sforzo
organizzato diretto da una persona esperta
nelle tecniche dell'analisi del valore,
inteso ad analizzare le funzioni di sistemi,
impianti, costruzioni, servizi e forniture
allo scopo di ottenere le prestazioni
essenziali al più basso costo globale
compatibile con i richiesti livelli di
funzionalità, affidabilità, qualità e
sicurezza »
(Office of
Management and Budget,
Circolare A-131
)
|
|
Analisi del Valore
- UNI EN 1325-1:1998
- UNI EN 1325-2:2005 |
Gestione del Valore
- UNI EN 12973:2003 |
Consulenza in
Analisi del Valore
(AV)
a supporto di:
Redazione di Documenti preliminari all’avvio
della progettazione
(art.15 comma 11 D.P.R. 554/99)

Valutazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa
(art.91 D.P.R. 554/99)

Varianti in diminuzione migliorative
proposte dall'appaltatore
(art.11 comma 2 D.M. 145/2000)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 15 comma 11
D.P.R. 554/99 - Disposizioni preliminari

Art. 91 D.P.R. 554/99 - Offerta
economicamente più vantaggiosa

Art. 11 comma 2 D.M. 145/2000 - Varianti
in diminuzione migliorative proposte
dall'appaltatore

Art. 10 L.R. Veneto 27/2003 - Verifica e
validazione del progetto

Art. 8 L.R. Veneto 17/2007 - Modifica
all’articolo 10 della L.R. 7 novembre
2003, n. 27

Art. 14 Disposizioni preliminari per la
progettazione dei lavori

Art. 162 Diminuzione dei lavori e varianti
migliorative in diminuzione proposte
dall’esecutore

D.P.R. 554/99
Art. 15. Disposizioni preliminari
…omissis…. 11. la redazione dei progetti
delle opere o dei lavori complessi ed in
particolare di quelli di cui all’art. 2,
comma1, lettere h) ed i), è svolta
preferibilmente impiegando la tecnica dell'analisi
del valore.
In tal caso le relazioni illustrano i
risultati di tali analisi. …omissis…
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D.P.R. 554/99
Art. 91. Offerta economicamente più
vantaggiosa
1. In caso di aggiudicazione con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
i "pesi" o "punteggi" da assegnare agli
elementi di valutazione previsti
dall’articolo 21, comma 2, della Legge
devono essere globalmente pari a cento, e
devono essere indicati nel bando di gara.
2. Lo stesso bando di gara per tutti gli
elementi di valutazione qualitativa prevede
i sub-elementi ed i "sub-pesi" o i
"sub-punteggi" in base ai quali è
determinata la valutazione.
3. In una o più sedute riservate, la
Commissione valuta le offerte tecniche e
procede alla assegnazione dei relativi
punteggi applicando i criteri e le formule
di cui all’allegato B. Successivamente, in
seduta pubblica, la Commissione dà lettura
dei punteggi attribuiti alle singole offerte
tecniche, procede alla apertura delle buste
contenenti le offerte economiche e, data
lettura dei ribassi e delle riduzioni di
ciascuna di esse, determina l'offerta
economicamente più vantaggiosa applicando,
tra i criteri di cui all’allegato B, quello
indicato nel bando.
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D.M. 145/2000
Art. 11. Varianti in diminuzione
migliorative proposte dall'appaltatore
…omissis…. 2. Possono formare oggetto di
proposta le modifiche dirette a migliorare
gli aspetti funzionali, nonché singoli
elementi tecnologici o singole componenti
del progetto, che non comportano ridu-zione
delle prestazioni qualitative e quantitative
stabilite nel progetto stesso e che
mantengo-no inalterate il tempo di
esecuzione dei lavori e le condizioni di
sicurezza dei lavoratori. La idoneità delle
proposte è dimostrata attraverso specifiche
tecniche di valutazione, quali ad esempio l'analisi
del valore.
…omissis…
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Legge Regione Veneto
n.27/2003
Art. 10. Verifica e validazione del
progetto.
1. La verifica e la validazione del progetto
sono effettuate dal responsabile del
procedimento, che si avvale degli uffici
tecnici, secondo le modalità previste dalla
normativa statale.
2. La verifica e la validazione possono
essere attribuite anche ad organismi di
controllo accreditati ai sensi della
normativa europea della serie UNI-CEI-EN
45000, nonché ad altri soggetti esperti in
possesso di adeguata qualificazione,
individuati, qualora l’importo dell’incarico
sia inferiore alla soglia comunitaria, in
soggetti di fiducia della stazione
appaltante.
3. Per i lavori di speciale complessità o di
particolare rilevanza sotto il profilo
tecnologico, la validazione del progetto
deve dare atto, certificandola, che la
progettazione è stata effettuata mediante
l’impiego della tecnica dell’analisi
del valore.
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Legge Regione Veneto
n.17/2007
Art. 8.
Modifica all’articolo 10 della legge
regionale 7 novembre 2003, n.
27 “Disposizioni generali in materia di
lavori pubblici di interesse regionale
e per le costruzioni in zone classificate
sismiche”.
1. Al comma 2 dell’articolo 10 della legge
regionale 7 novembre 2003, n. 27 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: “nonché ad altri soggetti
esperti in possesso di adeguata
qualificazione, individuati” sono inserite
le seguenti: “dalla stazione appaltante”;
b) le parole: “in soggetti di fiducia della
stazione appaltante,” sono sostituite dalle
seguenti: “nel rispetto dei criteri di
affidamento e delle condizioni di pubblicità
previsti dall’ articolo 9, commi 1 e 2.”.
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SCHEMA DI REGOLAMENTO DI
ESECUZIONE E ATTUAZIONE DEL DECRETO
LEGISLATIVO 12
APRILE 2006, N. 163, RECANTE “CODICE DEI
CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE IN ATTUAZIONE DELLE
DIRETTIVE 2004/17/CE E 2004/18/CE.”
(Estratto dal Testo trasmesso al CSLLPP
il 5 novembre 2008 non ancora in vigore)
Art. 14
Disposizioni preliminari per la
progettazione dei lavori
(art. 15, d.P.R. n. 554/1999)
1. La progettazione ha come fine
fondamentale la realizzazione di un
intervento di qualità e tecnicamente
valido, nel rispetto del
miglior rapporto fra i
benefici e i costi globali
di costruzione, manutenzione e gestione.
La progettazione è informata, tra
l’altro, a principi di minimizzazione
dell’impegno di risorse materiali non
rinnovabili e di massimo riutilizzo
delle risorse naturali impegnate
dall’intervento e di massima
manutenibilità, miglioramento del
rendimento energetico, durabilità dei
materiali e dei componenti,
sostituibilità degli elementi,
compatibilità tecnica ed ambientale dei
materiali ed agevole controllabilità
delle prestazioni dell’intervento nel
tempo.
2. Il progetto è redatto, salvo quanto
disposto dal responsabile del
procedimento ai sensi dell’articolo 93,
comma 2, del codice, secondo tre
progressivi livelli di definizione:
preliminare, definitivo ed esecutivo. I
tre livelli costituiscono una
suddivisione di contenuti che tra loro
interagiscono e si sviluppano senza
soluzione di continuità.
3. Per ogni intervento, il responsabile
del procedimento, in conformità di
quanto disposto dall’articolo 93, comma
2, del codice, valuta motivatamente la
necessità di integrare o di ridurre, in
rapporto alla specifica tipologia e alla
dimensione dell’intervento, i livelli di
definizione e i contenuti della
progettazione, salvaguardandone la
qualità.
4. Al fine di potere effettuare la
manutenzione e le eventuali modifiche
dell’intervento nel suo ciclo di vita
utile, gli elaborati del progetto sono
aggiornati in conseguenza delle varianti
o delle soluzioni esecutive che si siano
rese necessarie, a cura dell’esecutore e
con l’approvazione del direttore dei
lavori, in modo da rendere disponibili
tutte le informazioni sulle modalità di
realizzazione dell’opera o del lavoro.
5. Il responsabile del procedimento
redige un documento preliminare
all'avvio della progettazione, con
allegato ogni atto necessario alla
redazione del progetto e recante, in
particolare, le seguenti precisazioni di
natura procedurale:
a) la tipologia di contratto individuata
per la realizzazione dell’opera o del
lavoro;
b) se per l’appalto si seguirà una
procedura aperta, ristretta o negoziata;
c) se il contratto sarà stipulato a
corpo o a misura, o parte a corpo e
parte a misura;
d) se in relazione alle caratteristiche
dell'oggetto del contratto, verrà
adottato il criterio di aggiudicazione
al prezzo più basso o dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;
6. Il documento preliminare, con
approfondimenti tecnici e amministrativi
graduati in rapporto all’entità, alla
tipologia e categoria dell’intervento da
realizzare, riporta fra l’altro
l’indicazione:
a) della situazione iniziale e della
possibilità di far ricorso alle tecniche
di ingegneria naturalistica;
b) degli obiettivi generali da
perseguire e delle strategie per
raggiungerli;
c) delle esigenze e bisogni da
soddisfare;
d) delle regole e norme tecniche da
rispettare;
e) dei vincoli di legge relativi al
contesto in cui l’intervento è previsto;
f) delle funzioni che dovrà svolgere
l’intervento;
g) dei requisiti tecnici che dovrà
rispettare;
h) degli impatti dell’opera sulle
componenti ambientali e, nel caso degli
organismi edilizi, delle attività ed
unità ambientali;
i) delle fasi di progettazione da
sviluppare e della loro sequenza logica
nonché dei relativi tempi di
svolgimento;
l) dei livelli di progettazione e degli
elaborati grafici e descrittivi da
redigere;
m) dei limiti finanziari da rispettare e
della stima dei costi e delle fonti di
finanziamento;
n) dei possibili sistemi di
realizzazione da impiegare.
…omissis…
13.
La redazione dei progetti delle opere o
dei lavori complessi ed in particolare
di quelli di cui all’articolo 3, comma
1, lettere l) ed m), è svolta
preferibilmente impiegando la tecnica
dell’“analisi del valore” per
l’ottimizzazione del costo globale
dell’intervento.
In tale caso le relazioni illustrano i
risultati di tali analisi.
14.
Qualora siano possibili più soluzioni
progettuali, la scelta deve avvenire
mediante l’impiego di una metodologia di
valutazione qualitativa e quantitativa,
multicriteri o multiobiettivi, tale da
permettere di dedurre una graduatoria di
priorità tra le soluzioni progettuali
possibili.
…omissis…
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Art. 162
Diminuzione dei lavori e varianti
migliorative in diminuzione proposte
dall’esecutore
(art. 135, d.P.R. n. 554/1999 e articoli
12 e 11 d.m. ll.pp. n. 145/2000)
…omissis…
4. Possono formare oggetto di proposta
le modifiche dirette a migliorare gli
aspetti funzionali, nonché singoli
elementi tecnologici o singole
componenti del progetto, che non
comportano riduzione delle prestazioni
qualitative e quantitative stabilite nel
progetto stesso e che mantengono
inalterate il tempo di esecuzione dei
lavori e le condizioni di sicurezza dei
lavoratori.
La idoneità delle proposte è
dimostrata attraverso specifiche
tecniche di valutazione, quali ad
esempio l'analisi del valore.
5. La proposta dell’esecutore, redatta
in forma di perizia tecnica corredata
anche degli elementi di valutazione
economica, è presentata al direttore dei
lavori che entro dieci giorni la
trasmette al responsabile del
procedimento unitamente al proprio
parere. Il responsabile del procedimento
entro i successivi trenta giorni,
sentito il progettista, comunica
all’esecutore le proprie motivate
determinazioni ed in caso positivo
procede alla
stipula di apposito atto aggiuntivo.
6. Le proposte dell’esecutore devono
essere predisposte e presentate in modo
da non comportare interruzione o
rallentamento nell'esecuzione dei lavori
così come stabilito nel relativo
programma.
7. Le economie risultanti dalla proposta
migliorativa approvata ai sensi del
presente articolo sono ripartite in
parti uguali tra la stazione appaltante
e l’esecutore.
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